Le cooperative sociali e le gare riguardanti i servizi educativi e il mancato perseguimento di utile
T.A.R. Emilia, Parma, sentenza n. 134/2025
Le cooperative sociali e le gare riguardanti i servizi educativi e il mancato perseguimento di utile
Ammessi a partecipare alle gare anche se operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici
12 Maggio 2025
In una gara avente ad oggetto l’appalto dei servizi educativi, sono emerse alcune peculiarità che riguardano gli operatori economici che frequentemente concorrono per questi servizi.
I giudici hanno avuto modo di precisare che lo scopo non lucrativo non perseguito da determinati operatori economici presenti sul mercato (in particolare, le cooperative sociali), i quali perseguono, invece, scopi mutualistici, non inibisce la partecipazione dei suddetti alle gare pubbliche e non ne inficia l’affidabilità per il solo fatto che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici.
Queste le conclusioni del T.A.R. Emilia, Parma, sentenza n. 134/2025.
Il caso in discussione
Un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi comunali all’interno di un asilo nido per l’infanzia.
Una Cooperativa sociale impugnava l’esito della gara, sostenendo molteplici censure, tra le quali l’erroneità del giudizio di non anomalia dell’offerta formulato dalla Commissione giudicatrice ad esito dell’esame delle giustificazioni.
A parere della ricorrente, infatti, l’offerta della controinteressata sarebbe stata non congrua in ragione di un utile di gestione esiguo, un’offerta non economicamente sostenibile in ragione della mancata valorizzazione delle migliorie pedagogiche e della sottostima delle spese generali.
L’offerta avrebbe, pertanto, dovuto essere rigettata, non essendo stata in grado di superare la verifica di anomalia.
Le precisazioni dei giudici
I giudici hanno puntualizzato che, in via preliminarmente, si deve chiarire che, quanto all’utile d’impresa, questo elemento deve essere valutato alla luce dello scopo mutualistico perseguito dalla controinteressata, quale cooperativa sociale.
Sul punto, secondo una costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2018 n. 6522), in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte, il principio del c.d. “utile necessario” trova fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta in pareggio che contraddica lo scopo di lucro e, in definitiva, alla finalità connaturali delle imprese e, più in generale, dei soggetti che operano sul mercato in una logica strettamente economica (si veda T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 14029 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3805).
Detta finalità, che è alla base del principio e ne definisce di conseguenza i confini applicativi, non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa...