Le correte modalità di affidamento diretto negli appalti di servizi sociali
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto...
Le correte modalità di affidamento diretto negli appalti di servizi sociali
affidamenti diretti sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023
27 Aprile 2026
Un recente parere del servizio di consulenza della Provincia di Trento ha affrontato una questione di rilievo pratico nel settore degli appalti relativi ai servizi alla persona.
Si tratta del parere n. 526/2026.
Il quesito
Nel caso specifico, la stazione appaltante stava avviando l’indagine di mercato per l’affidamento di un progetto relativo allo svolgimento di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo con un valore complessivo inferiore a € 140.000,00. L’affidamento rientrava, pertanto, tra gli affidamenti diretti sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e tra i servizi sociali sotto soglia di cui all’art. 128 del Codice.
Al fine di procedere correttamente, veniva chiesto di confermare quanto segue:
1) la modalità di richiesta dei preventivi. Una volta conclusa l’indagine di mercato e individuati gli operatori economici da invitare al confronto, veniva chiesto se fosse possibile trasmettere la richiesta di preventivo/offerta tramite PEC, per poi procedere alla formalizzazione dell’affidamento diretto e alla stipula del contratto tramite PAD. In alternativa, se la richiesta di preventivo dovesse essere obbligatoriamente gestita tramite PAD, e non potesse essere effettuata via PEC, salvo casi eccezionali (es. malfunzionamenti documentati della piattaforma);
2) altro quesito riguardava il criterio di confronto delle offerte. Sotto tale profilo, si faceva rilevare che, considerato che non si trattava di una procedura di gara, ma di un affidamento diretto comparativo ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, e che l’art. 108 del Codice (criteri di aggiudicazione) non si applica agli affidamenti diretti, la stazione appaltante chiedeva conferma che fosse possibile utilizzare, per il confronto tra le offerte il criterio del prezzo più basso, limitatamente ai costi generali e di gestione, fermo restando che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. La stazione appaltante chiedeva, pertanto, se il criterio del prezzo più basso, applicato solo alla parte ribassabile del quadro economico, fosse conforme alla normativa vigente per gli affidamenti diretti comparativi sotto soglia.
Il riscontro
Il servizio di...







