POSSIBILE ESCLUDERE IL SUBAPPALTO NEGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI
La stazione appaltante può escludere il subappalto negli appalti che riguardano i servizi sociali...
POSSIBILE ESCLUDERE IL SUBAPPALTO NEGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI
T.A.R. Toscana, sez. III, nella sentenza 28 marzo 2020 n. 371.
21 Aprile 2020
La stazione appaltante può escludere il subappalto negli appalti che riguardano i servizi sociali e sanitari.
Lo ha stabilito il T.A.R. Toscana, sez. III, nella sentenza 28 marzo 2020 n. 371.
La sopra citata sentenza è intervenuta nell’ambito di un appalto relativo a servizi sociali e sanitari, pertanto rientranti, a pieno titolo nell’Allegato IX del Codice dei contratti.
La sentenza citata assume particolare interesse dato che sancisce una serie di principi, i quali trovano ingresso nelle tipologie di appalti in questione.
I giudici hanno sostenuto che l’art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all’art. 105).
Se, infatti, esaminiamo i contenuti del comma 5- septies dell’art. 142 leggiamo quanto segue: “Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
A parere dei giudici, pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto.
Ciò risulterebbe coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l’art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l’art. 71, riguardante il subappalto.
La posizione assunta dai giudici è di tutto rilievo, se si considera che il subappalto costituisce un principio generale nel diritto dell’Unione Europea, ove si afferma la libera sub-appaltabilità delle prestazioni. Si rammenta, infatti, la procedura d’infrazione contro l’Italia, per aver...