Servizi alla persona senza avvalimento
Lo ha chiarito il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sentenza 12 dicembre 2025, n. 1564.
Servizi alla persona senza avvalimento
Non si applica l’istituto giuridico dell’avvalimento ai servizi alla persona; l’art. 128 non effettua alcun rinvio al citato istituto giuridico.
07 Gennaio 2026
Una Stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi alla persona.
Alla procedura avevano preso parte diversi operatori economici.
Uno di essi, successivamente divenuto ricorrente, non risultando in possesso dei requisiti richiesti in termini di capacità economica e finanziaria, aveva fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, stipulando un apposito contratto con un’altra società.
Nonostante ciò, l’operatore veniva escluso dalla procedura di evidenza pubblica, in quanto, nel caso specifico, l’avvalimento non era ritenuto uno strumento ammissibile ai fini della qualificazione.
Con il ricorso introduttivo, l’operatore economico impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara, domandandone l’annullamento e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento stesso.
Secondo la tesi della società ricorrente, si sarebbe configurata una violazione e una falsa applicazione dell’articolo 104 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell’articolo 10 del medesimo decreto, oltre a un eccesso di potere per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
In particolare, l’impresa sosteneva che il ricorso all’avvalimento non rientrasse tra le cause di esclusione espressamente e tassativamente previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che eventuali ulteriori ipotesi di esclusione introdotte dalla lex specialis dovessero considerarsi nulle.
Inoltre, secondo il ricorrente, l’interpretazione delle clausole di gara avrebbe dovuto essere effettuata secondo criteri di ragionevolezza, privilegiando un approccio orientato alla massima partecipazione possibile alla competizione.
Nel merito, l’Amministrazione resistente eccepiva di aver applicato correttamente la disciplina di gara, la quale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 128 del D.Lgs. n. 36/2024, esclude l’ammissibilità dell’avvalimento negli appalti aventi ad oggetto servizi alla persona, categoria nella quale rientrava il servizio oggetto della procedura.
La decisione dei...






