SERVIZI DELL’ALLEGATO IX E CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA
SERVIZI DELL’ALLEGATO IX E CRITERI DI SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA
12 Novembre 2020
E’ possibile evincere dallo stesso curriculum i criteri di scelta dei commissari di gara.
Lo ha stabilito il T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sentenza 4 novembre 2020, n. 5023.
Nel caso esaminato dai giudici, riguardante l’affidamento del servizio di guardiania, la ricorrente aveva censurato la procedura di gara sotto due profili.
Infatti, essa aveva contestato:
1) la violazione dell’art. 1, co. 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, l’invalidità derivata e la mancata indicazione dei criteri di competenza e trasparenza per l’individuazione dei commissari, oltre all’eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
2) la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l’incompetenza dei commissari di gara.
I giudici, con riferimento alla prima censura riguardante la mancata indicazione dei criteri per la scelta dei commissari, ha inteso rifarsi alla recente pronuncia della medesima Sezione del 20/10/2020 n. 4637, con la quale era stata disattesa analoga censura, ribadendosi che ciò recede a mera irregolarità la quale non determina l’illegittimità dell’operato della Commissione, occorrendo verificare se effettivamente siano mancati i requisiti di trasparenza e competenza: “Sul punto, questa Sezione ha già ritenuto che “possono evincersi dai curriculum le ragioni della nomina, mentre recede ad irregolarità formale la mancata predeterminazione dei criteri di scelta” (sentenza 11/6/2020 n. 2341, con richiamo all’indirizzo giurisprudenziale per cui “sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza” (Cons. Stato, sez. III, 10/7/2019 n. 4865).
Secondo i giudici l’attenzione doveva quindi spostarsi sulla competenza dei commissari nominati e sul possesso da parte di essi della specifica professionalità (secondo motivo di ricorso).
A parere del Collegio, anche in tal caso soccorreva la pronuncia della Sezione appena menzionata, con la quale si era premesso che “la problematica della competenza dei commissari di gara è declinata in giurisprudenza considerando che il riferimento nell’art. 77 cit. allo “specifico settore” “va interpretato nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debbono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto” (Cons. Stato, sez. V, 11/9/2019 n. 6135).
Inoltre, si è posto l’accento sull’interrelazione tra i diversi ambiti e sulla complementarità tra le rispettive competenze, ricavandone che le esigenze a cui presiede la scelta dei membri della Commissione sono assolte con la presenza “di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica” (Cons. Stato, sez. III, 28/6/2019 n. 4458, con altri richiami), aggiungendo che nella composizione dell’organo si combinano vari fattori, rivolgendosi anche alle necessità dell’Amministrazione e allo scambievole apporto di competenze che i commissari recano al lavoro della Commissione, con richiamo a Cons. Stato, sez. V, 7/1/2020 n. 83 (“il requisito enunciato debba essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (si vedano: Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; 18 giugno 2018, n. 3721; 15 gennaio 2018, n. 181; 8 aprile 2014, n. 1648; VI, 10 giugno 2013, n. 3203; III, 17 dicembre 2015, n. 5706; 9 gennaio 2017, n. 31).
Pubblicato il 04/11/2020
N. 05023/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02662/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2020, proposto da:
OMISSIS S.r.l., con sede in Napoli alla Via Crispi n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Stefania Baiano, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore sig. Giorgio Zinno, rappresentato e difeso dall’avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Valerio Iovinella, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Giasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile Prestige – Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 99 del 3/7/2020 di aggiudicazione alla OMISSIS S.r.l. della gara per l’affidamento del servizio di guardiania e custodia immobili di proprietà comunale; dei verbali di gara del 9/6/2020, 11/6/2020 e 16/6/2020; della determinazione dirigenziale n. 80 del 19/5/2020 di nomina della Commissione di Gara; ove ritenuto lesivo e per quanto di ragione, del Disciplinare di gara nella parte in cui non indica correttamente i criteri di competenza e trasparenza per l’individuazione dei Commissari di gara; di tutti gli atti presupposti, conseguenti, preparatori e, comunque, connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano e della OMISSIS S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore per l’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Giuseppe Esposito e dato atto che i difensori della ricorrente e della controinteressata hanno depositato richieste di passaggio in decisione della causa, senza la presenza all’udienza nel periodo di durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell’art. 1, n. 5), del decreto del Presidente del TAR Campania n. 29 del 24/9/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di San Giorgio a Cremano ha indetto la gara con procedura telematica aperta – CIG 8194590597 per l’affidamento per 36 mesi del servizio di guardiania e custodia degli immobili di proprietà comunale, dal valore di € 1.263.600,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara partecipavano 12 concorrenti, di cui 5 ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche per superamento della valutazione minima di 49 punti alla qualità del servizio (art. 4 del Capitolato).
Dopo l’espletamento delle operazioni di gara, con verbale n. 4 del 25/6/2020 la Commissione (nominata con determina dirigenziale n. 80 del 19/5/2020), attribuiva i punteggi alle offerte delle ditte rimaste in gara, risultando prima graduata la Union Security con punti totali 98,96 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 28,96 per quella economica), mentre la ricorrente si collocava al terzo posto, dopo l’altra controinteressata, con il punteggio complessivo di 94,15 (68,65 + 25,50).
La OMISSIS S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione della gara unitamente ai verbali, alla nomina della Commissione e al disciplinare laddove non indica i criteri per la scelta dei membri, deducendo con due motivi:
I) la violazione dell’art. 1, co. 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, l’invalidità derivata e la mancata indicazione dei criteri di competenza e trasparenza per l’individuazione dei commissari, oltre all’eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria;
II) la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 e l’incompetenza dei commissari di gara.
Si...