Servizi di ristorazione scolastica - Illegittima assegnazione
applicazione della disciplina concernente l’affidamento di una procedura negoziata senza bando
Servizi di ristorazione scolastica - Illegittima assegnazione
Delibera di ANAC n. 27 del 25 gennaio 2023
20 Marzo 2023
Deve reputarsi illegittimo il riaffidamento dell’appalto con procedura negoziata senza bando quando non risultino rispettati i presupposti legittimanti previsti nella norma.
Lo ha chiarito la Delibera di ANAC n. 27 del 25 gennaio 2023.
I fatti svoltisi
Il caso esaminato ha riguardato l’applicazione della disciplina concernente l’affidamento di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, in conformità alla normativa recata dal vecchio Codice degli appalti, ma ancora attuale, poiché la suddetta norma è stata riprodotta, in modo intonso, anche nell’attuale versione del Codice vigente.
Un Comune, anni addietro, aveva affidato ad una ditta un contratto di refezione scolastica per un considerevole periodo di tempo.
Al termine del periodo contrattuale, il Comune aveva disposto l’affidamento al medesimo operatore economico, del servizio di refezione scolastica, mediante procedura negoziata senza bando (la quale è da sempre considerata alla stregua di una sorta di rinnovo contrattuale).
L’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 (la cui disciplina è oggi collocata nell’art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016), norma richiamata dalla stazione appaltante quale fondamento dell’affidamento in esame, consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario”.
Le considerazioni espresse da ANAC