Servizi educativi da valutare con competenza
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 maggio 2025, n. 4196
Servizi educativi da valutare con competenza
L’illegittima composizione della commissione va fatta valere dopo l’aggiudicazione
29 Maggio 2025
La composizione della commissione tecnica che deve valutare le offerte presentate per lo svolgimento di servizi educativi deve essere decisa con molta attenzione, a causa della particolarità delle prestazioni da erogare.
Tuttavia, i vizi che possono generarsi a seguito di una commissione tecnica non correttamente costituita (senza il necessario team di esperti) possono essere fatti valere solo a conclusione dell’iter procedimentale.
Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 maggio 2025, n. 4196 ha fornito le suddette indicazioni.
La questione controversa
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici, un Consorzio di cooperative sociali aveva impugnato gli esiti di una gara, indetta da un Comune, per la gestione dei servizi educativi ed ausiliari degli asili nido e della scuola di infanzia comunale, chiedendo altresì la dichiarazione di inefficacia dei contratti e l’accertamento del suo diritto a conseguire l’aggiudicazione.
Tra i vari motivi di censura, il Consorzio ha lamentato la illegittima composizione della Commissione giudicatrice, i cui tre membri, sebbene forniti di competenze giuridiche, non sarebbero stati però muniti di competenze “anche educative e pedagogiche” tali da farli assurgere ad “esperti nello specifico settore” nei termini richiesti dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e, comunque, a suo avviso, erano stati nominati prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023.
Il giudice di prima istanza, con riferimento alla nomina della commissione, ha ritenuto imprescindibile la verifica rigorosa della marcata specializzazione dei commissari in ordine alle esigenze dei bambini sino a sei anni. Alla luce di tale premessa ha escluso che nella commissione, pur munita di non trascurabili competenze generali, fosse assicurata la prevalente presenza di membri esperti nelle basilari competenze psicologiche, pedagogiche e pediatriche (neppure per tematiche omogenee), necessarie per poter valutare in modo adeguato offerte consistenti in progetti educativi propri degli asili nido e delle scuole di infanzia.
In conclusione, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie la Commissione, pur munita di non trascurabili competenze generali, non poteva reputarsi legittimamente composta, non potendo dirsi in alcun modo prevalente la presenza, in essa, di membri esperti nelle basilari competenze psicologiche, pedagogiche e pediatriche (neppure per tematiche omogenee), necessarie per poter valutare in modo adeguato offerte consistenti in progetti educativi, e conseguentemente anche l’organizzazione e la programmazione dei servizi riguardanti la gestione delle specifiche attività proprie degli asili nido e delle scuole, tenuto conto, peraltro, del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara, in cui era prevista l’attribuzione di 55 punti su un totale di 80 per l’offerta tecnica, “la cui valutazione richiede una competenza in materia di servizi di asilo nido e scuola di infanzia, ben più specifica di una semplice specializzazione nel campo dell’istruzione e della psicologia, trattandosi … dell’organizzazione di peculiari servizi da erogare per l’età infantile”. In particolare, il giudice di primo grado ha sottolineato che il...