Servizi nido comunali
T.A.R. Basilicata, sez. I, sentenza n. 214 del 31 marzo 2025.
Servizi nido comunali
Attenzione alla clausola sociale
06 Maggio 2025
La clausola sociale deve essere necessariamente rispettata; ciò a maggior ragione quando si tratti di un servizio come quello riguardante i nidi comunali, ove il personale spesso è assunto con un contratto a tempo determinato legato alla durata della commessa.
L’adempimento deve ritenersi cogente, laddove non vi sia stata una riorganizzazione dei fattori produttivi da parte dell’operatore economico subentrante, che giustifichi la riduzione del personale necessario ad espletare il servizio di asilo nido.
In considerazione di quanto sopra, deve ritenersi legittima l’imposizione da parte dell’Ispettorato del Lavoro dell’assunzione di una lavoratrice a tempo determinato che svolgeva la propria mansione di educatrice dell’asilo nido nel pregresso appalto.
Attenzione: l’adempimento va ottemperato non solo dalle cooperative sociali che partecipano alla gara, ma anche dalle stazioni appaltanti, le quali sono coinvolte nel far rispettare dette disposizioni, le quali discendono direttamente dal codice dei contratti.
Le precisazioni provengono dal T.A.R. Basilicata, sez. I, sentenza n. 214 del 31 marzo 2025.
La questione oggetto di controversia
Una Società cooperativa sociale risultata aggiudicataria del servizio di asilo nido comunale aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Ispettorato del Lavoro aveva disposto, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004 (“Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”), di provvedere all’assunzione di una lavoratrice, adibendola ad educatrice presso l’asilo nido comunale (gestito, a seguito di gara pubblica, dalla società deducente), avendo riscontrato, in relazione a detta lavoratrice (già dipendente, con contratto a tempo determinato, del precedente gestore del servizio comunale in evidenza), l’inosservanza della c.d. “clausola sociale” (che impegna l’affidatario del servizio, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario) prevista dal capitolato speciale d’appalto (in recepimento dell’art. 57 del D.lgs. 36/2023).
In particolare, l’Ispettorato aveva contestato la fondatezza della motivazione addotta dalla Società a giustificazione della mancata assunzione della lavoratrice (ossia, il possesso da parte della stessa di un contratto a tempo determinato), avendo accertato, in sede istruttoria, l’intervenuto assorbimento di due lavoratrici anch’esse con un pregresso rapporto di lavoro a termine, nonché l’assunzione di una nuova unità lavorativa al suo primo incarico nella struttura.
La Società, dal canto suo aveva contestato che: