Servizi sociali nel nuovo Codice degli Appalti
MIMS parere n. 2103/2023.
Servizi sociali nel nuovo Codice degli Appalti
Confermato l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
20 Ottobre 2023
Risulta confermato nel nuovo codice che i servizi sociali debbano essere assegnati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questo è quanto risulta dalla risposta fornita dal servizio giuridico di supporto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS).
Si tratta del parere n. 2103/2023.
Il quesito posto
Nel quesito posto al Servizio Supporto Giuridico Codice è stato richiesto di precisare se fosse possibile sotto i €140.000 effettuare un affidamento diretto discrezionale, senza valutazione OEPV, per un appalto di servizi sociali.
Nel quesito è stato evidenziato che nel D.lgs. 36/2023 non è più presente la formulazione che era contenuta nell’art. 95 co. 3 lett a) del D.lgs. 50/2016, secondo il quale:
“ Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”.
Il quesito muove da un’errata convinzione, in base alla quale, sebbene il sopra citato articolo sia stato ora sostituito dal nuovo articolo 108, co. 2 del D.lgs. 36/2023, rimanga confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l'affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica) e non occorra usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione).