Servizio alla prima infanzia
APPALTI ALLEGATO IX
Servizio alla prima infanzia
Insindacabile il giudizio della commissione esaminatrice
19 Maggio 2022
Nella sentenza oggetto del presente esame, viene ribadito il principio in forza del quale il giudizio della commissione tecnica, incaricata di esaminare l’offerta tecnica, non può essere oggetto del sindacato del giudice amministrativo, tranne nei casi di errori macroscopici, illogicità o irragionevolezza del giudizio.
In sostanza il giudice può effettuare solamente una valutazione di tipo “perimetrale”, non potendosi sostituire alla commissione.
Si tratta della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 1310.
La questione ha avuto riguardo una gara per l’affidamento del servizio di prima infanzia, di cui all’Allegato IX al Codice dei contratti pubblici.
Nel caso esaminato, il giudice di primo grado aveva criticato la valutazione condotta dalla commissione giudicatrice, ritenendo che il giudizio da essa espresso fosse affetto da una evidente illogicità.
La sentenza è stata impugnata in secondo grado.
Il giudice d’appello ha, però sostenuto che la sentenza gravata fosse conforme all’insegnamento giurisprudenziale, ivi richiamato, che riserva alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice la valutazione delle offerte tecniche, nelle gare di appalto da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ammettendone il sindacato giurisdizionale solo in caso di errori macroscopici, illogicità od irragionevolezza manifesta.
Ed invero, secondo i giudici d’appello, di quest’ultimo vizio si trattava nel caso di specie, dovendosi confermare il giudizio di illogicità manifesta e di irragionevolezza, sub specie di “distorsione della stessa ratio” del criterio di attribuzione del punteggio, sia della motivazione risultante da uno specifico verbale (il concorrente “non ha presentato alcuna proposta di materiale ludico-didattico ma ha presentato il resto concretamente (stampanti, toner …)”) che della motivazione successivamente integrativa dalla commissione medesima (secondo la quale “entrambe le offerte tecniche rispondono alla particolare attenzione richiesta per la realizzazione della documentazione e restituzione alle famiglie, con l’obbiettivo di dare visibilità ai servizi educativi comunali. Inoltre la Cooperativa ……..ha offerto materiale ludico/didattico che ha determinato l’assegnazione del punteggio...