Servizio di gestione degli asili nido comunali
Ammissibilità avvalimento impresa ausiliaria partecipante a diverso lotto
Servizio di gestione degli asili nido comunali
Ammissibilità avvalimento impresa ausiliaria partecipante a diverso lotto
28 Novembre 2022
E’ contrario ai principi di concorrenza e di favor partecipationis, per come notoriamente declinati nella materia degli appalti, contestare il ruolo di società ausiliaria all’impresa che concorre nello stesso appalto, ma per un lotto differente rispetto a quello al quale concorre l’impresa ausiliata.
Lo ha chiarito il T.A.R. Campania. Napoli, sez. IV, nella sentenza n. 6214 del 10 ottobre 2022.
La questione è stata affrontata all’interno di un appalto per l’affidamento del servizio di gestione di asili nido comunali, rientranti negli appalti dell’Allegato IX al Codice dei contratti.
La fattispecie esaminata
Nel caso esaminato il settore Istruzione di un Comune indiceva una procedura aperta per l’affidamento – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – del servizio di gestione (organizzazione, coordinamento e svolgimento del servizio) di asili nido e micronidi d’infanzia, ubicati in immobili di sua proprietà.
La procedura prevedeva la suddivisione in cinque lotti, nonché la selezione, per ciascun lotto, di un operatore con cui addivenire alla stipula di un Accordo Quadro (art. 54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016), a sua volta prodromico alla stipula di singoli contratti applicativi, modulati sulla base della programmazione dell’offerta, dell’utenza registrata e delle risorse disponibili relativi a ciascun settore.
La Società ricorrente – sprovvista dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti dal disciplinare di gara, dichiarava di avvalersi di altro operatore economico, partecipante alla medesima gara, ma per un differente lotto.
La commissione disponeva l’esclusione della Società stante l’utilizzo dei medesimi requisiti da parte dell’Impresa ausiliaria ai fini della partecipazione alla medesima gara, in proprio ma, come detto, per altro lotto.
La Società censurava la disposta esclusione sostenendo che l’autonomia funzionale dei lotti di gara, desunta dall’analisi della lex specialis le avrebbe consentito la legittima partecipazione alla gara (per il differente lotto al quale non aveva partecipato l’Impresa ausiliaria).
La decisione dei giudici
In via preliminare, i giudici hanno chiarito che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello per cui, di norma, la gara articolata in più lotti, “non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti”. Ciascun lotto, infatti, “assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti” dovendo soggiungersi quale corollario di tale premessa che “il decreto di indizione della gara, che la stazione appaltante adotta con riferimento a tutti i...