Trasporto scolastico e gara centralizzata
ANAC Delibera n. 590/2024
Trasporto scolastico e gara centralizzata
Obbligo di adesione alla gara centralizzata
22 Maggio 2025
Nel caso vi sia una gara centralizzata per il servizio di trasporto scolastico, il Comune è obbligato ad aderivi.
Solo in casi eccezionali, è consentita una gara autonoma.
Questo è quanto affermato da ANAC, nella delibera n. 590/2024, resa solo recentemente disponibile.
Secondo l’Autorità è consentito solo in via eccezionale e motivata alle singole amministrazioni di procedere in modo autonomo rispetto alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 2018; nel caso di specie, l’Ente locale non è stato in grado di illustrare un iter logico-giuridico idoneo a giustificare la scelta di affidare il servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore.
Il caso trattato
Il caso trattato riguardava una gara comunitaria centralizzata finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico destinato agli Enti Locali della regione Abruzzo.
Era pervenuta all’Autorità una segnalazione relativa alla gara di trasporto scolastico, con la quale era stata rappresentata una condotta di un Comune in contrasto con la normativa di cui al D.P.C.M. dell’11 luglio 2018 (il quale impone alle amministrazioni territoriali di aderire alle iniziative attivate del soggetto aggregatore di riferimento e, quindi, a stipulare il contratto attuativo successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte di questo ultimo), per quel che concerne le modalità di affidamento del servizio di trasporto scolastico ad opera dell’Ente locale.
Specificamente, attraverso le informazioni contenute nell’esposto, l’Autorità veniva informata in merito ad una comunicazione, effettuata dal Comune all’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (con funzione di soggetto aggregatore), con cui l’Ente territoriale manifestava la volontà di non aderire alla gara centralizzata – aggiudicata dalla medesima, per poi procedere autonomamente con un’ulteriore procedura di affidamento senza alcuna valutazione di ordine qualitativo rispetto ai servizi previsti nell’ambito della gara centralizzata.
Il principio di risultato