Erogazione dell'assistenza educativa a favore di minori affetti da disabilità
Con riferimento all’erogazione di assistenza educativa a favore di minori affetti da...
Erogazione dell'assistenza educativa a favore di minori affetti da disabilità
03 Settembre 2018
Con riferimento all’erogazione di assistenza educativa a favore di minori affetti da disabilità negli asili nido collocati fuori dal territorio comunale, gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede.
Lo ha stabilitola Cortedei conti sez. di controllo perla RegioneLombardia, nel parere reso con deliberazione n. 225 del 26 luglio 2018.
Nel caso sottoposto alla Corte, un Comune ha rappresentato che nel proprio comune è presente un minore affetto da grave disabilità che frequenta l'asilo nido in un altro territorio comunale e che le certificazioni rilasciate dai servizi specialistici richiedono all'Amministrazione comunale un assistente educatore. In virtù della preoccupazione per la spesa e le conseguenti ricadute sul bilancio, il Comune ha formulato una richiesta di parere circa la competenza comunale sull'erogazione dell'assistenza educativa negli asili nido collocati fuori dal territorio comunale e le responsabilità ascrivibili in capo all’ Amministrazione per l'eventuale non erogazione del suddetto servizio.
La questione, quindi, riguardava il governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, nella specifica fattispecie di assistenza ad un minore disabile residente o dimorante nel territorio comunale ma frequentante un asilo nido al di fuori del territorio comunale.
La Corteha rilevato che la normativa di riferimento concernente il caso prospettato è la seguente:
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1044 istitutiva dei servizi di asilo nido comunali con il concorso dello Stato per i bambini e bambine di età inferiore ai tre anni (art. 1 di definizione dell’asilo nido come servizio sociale di interesse pubblico e art. 6 di affidamento alle regioni della fissazione di criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, definendo delle linee guida);
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, sull'integrazione scolastica, il cui art. 12 comma 1 garantisce l'inserimento negli asili nido ai bambini e le bambine con disabilità da 0 a 3 anni;
- l'art. 139, com. 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (in combinato disposto con l'art. 4, com. 122, L. R. Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 e con l'art. 6, com. 1, lett. b, L. R. Lombardia 5 agosto 2007, n. 19), la quale afferma che "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola."
Secondo la Corte, la questione se l’asilo nido sia o meno da ricomprendere nel concetto di scuola, come suggerito dal Comune è fuorviante in presenza di pronunce da parte della Corte Costituzionale e dalla stessa Corte dei conti. La Corte Costituzionale, infatti, ha precisato che "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino". Pertanto, pur negandosi l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata "la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche" (Corte Cost. sentenza n. 467 del 2002, id. n. 370 del 2003).
In particolare, poi, la sentenza (al punto 4.) esplicitamente respinge la tesi secondo la quale “la disciplina concernente gli asili nido sarebbe riconducibile alle materie che il quarto comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa "residuale" delle Regioni e, in particolare, alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali. Tale ricostruzione, che porterebbe ad escludere radicalmente ogni...