Flussi d'ingresso, semplificazioni e sanzioni, tutte le novità del nuovo decreto
Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023
Flussi d'ingresso, semplificazioni e sanzioni, tutte le novità del nuovo decreto
Iniziato al Senato l’iter di conversione in legge del Decreto approvato dopo la tragedia di Cutro
23 Marzo 2023
Dovranno essere convertite in legge entro il prossimo 10 maggio le nuove norme in materia di flussi di ingresso e di contrasto all’immigrazione irregolare volute dal Governo dopo la tragedia di Cutro.
Ecco in sintesi tutte le principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 20 del 10 marzo 2023 per il qulae è già iniziato al Senato l’iter di conversione in legge (AS 591).
Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
In base all’attuale normativa (art. 3 D.lgs. n. 286/98) la programmazione dei flussi di ingresso dovrebbe essere realizzata principalmente attraverso due strumenti: il decreto annuale sui flussi e un documento programmatico triennale contenente le linee di indirizzo generale per la definizione dei flussi di ingresso. A causa del lungo e complesso processo consultivo previsto per la sua adozione l’ultimo documento programmatico adottato è stato quello relativo al triennio 2004-2006 (D.P.R. 13 maggio 2005). Il decreto flussi è così diventato da strumento attuativo del documento programmatico ad unico provvedimento attraverso il quale il Governo stabilisce ogni anno le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro.
La modifica introdotta dal nuovo decreto (art 1) prevede, in deroga alle disposizioni vigenti, che per il triennio 2023-2025 venga adottato un decreto triennale sui flussi di ingresso per motivi di lavoro, deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo un’ampia consultazione. Nel decreto triennale verranno indicati sia criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso sia e le quote massime di ingresso per ciascun anno. Nel decreto potranno anche essere riservate quote ai lavoratori di Stati che si impegnano a promuovere campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. A fronte di specifiche sopravvenute esigenze, potranno in ogni caso essere adottati nel corso del triennio anche ulteriori decreti flussi annuali.
La nuova norma prevede, infine, che le domande che non verranno accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno successivamente disponibili.
Misure per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Le misure introdotte (art 2) stabilizzano le semplificazioni che erano state previste, in deroga alle disposizioni vigenti, dal DL n. 73/2022 e che già attualmente vengono adottate in via sperimentale per esaminare le domande di nulla osta al lavoro presentate nell’ambito del decreto flussi 2022.
In particolare, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro, anche stagionale, si prevede che, decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia in ogni caso il nulla osta al lavoro, anche se non sono stati acquisiti, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro.
Si tratta di un termine più lungo di quello che attualmente si sta sperimentando (ovvero 30 giorni), ma decorso il quale comunque il nulla osta verrà rilasciato automaticamente ed inviato alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine per il rilascio del visto di ingresso. Non essendo stata introdotta la stabilizzazione della norma che prevedeva il rilascio del visto entro 20 giorni dalla domanda (art. 42, comma 3 del DL 73/2022), torna per il rilascio di quest’ultimo il termine generale di 90 giorni (art.5, comma 8, d.p.R. 394/99, Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione)
Sono state, inoltre, stabilizzate, attraverso un nuovo articolo introdotto nell’ambito del D.lgs n. 286/98 (art. 24 bis) le semplificazioni, sulle verifiche relative all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero delle richieste presentate. Anche in tal caso si tratta di una procedura già applicata in via sperimentale nell’ambito dell’ultimo decreto flussi, e già confermata anche per il 2022 e 2023, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo di tali verifiche, la norma prevede che venga rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà presentare in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Misure per rafforzare i corsi di formazione all’estero
Le nuove norme (art 3, comma 1) mirano a rafforzare e rilanciare il canale di ingresso riservato ai lavoratori formati all'estero, prevedono che, così come già altre categorie di lavoratori stranieri, anche i lavoratori che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, possano fare ingresso al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.
Le nuove norme prevedono, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà adottare delle linee guida con le quali verranno fissate nuove modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Lo stesso Ministero inoltre, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, potrà promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi.
Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro al di fuori delle quote
Tra le novità introdotte dalla nuove norme (art. 3, comma 2), vi è la previsione in base alla quale il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote. Si tratta di una norma che mira ad impedire la creazione di nuova irregolarità e favorisce l’ integrazione stabile e la partecipazione attiva dello straniero al mercato del lavoro. In coerenza con le disposizioni del DL 130/2020, con cui era stata estesa la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori, per motivi religiosi e per cure mediche, grazie alle nuove norme anche i permessi di soggiorno per motivi di studio diventano pienamente convertibili in lavoro, senza che sia necessario, come era fino ad oggi, attendere l’adozione del decreto flussi. La possibilità di convertire al di fuori delle quote, prima prevista solo per coloro che conseguivano in Italia il diploma di laurea, un master o un dottorato, viene quindi ora in generare estesa a tutti i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione.
Durata del permesso di soggiorno rinnovato
Le nuove norme (art. 4) modificano la durata , in fase di rinnovo, del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. In particolare mentre resta in fase di primo rilascio la norma che prevede che tali permessi abbiano una durata massima biennale, viene tuttavia ora previsto, che quando si chiede il rinnovo di tali permessi, questo possa essere disposto per una durata massima di tre anni, anziché due come oggi. In questo modo, al termine del primo rinnovo, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, lo straniero potrà direttamente richiedere un permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
Modifiche al permesso di soggiorno per protezione speciale
Il nuovo decreto modifica in senso più restrittivo i presupposti per ottenere la protezione speciale, un istituto previsto per protegge la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno ...