GRATUITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA TRAMITE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.
possibilità di ricorrere agli istituti previsti dall’art. 12 della legge 241/1990
GRATUITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA TRAMITE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.
a cura di Davide Benintende
04 Gennaio 2021
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere al giudice contabile circa la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dall’art. 12 della legge 241/1990, in particolare l'erogazione di contributi, al fine di dare attuazione alle politiche di sostegno previste per garantire la gratuità sostanziale dei servizi educativi dell’infanzia erogati dagli istituti del territorio comunale, e in particolare l’adozione di misure finalizzate all’abbattimento integrale delle rette di frequenza, indipendentemente dalla sussistenza di uno stato di disagio economico e sociale in capo alla famiglia beneficiaria.
La Corte dei Conti sezione di controllo del Veneto si è espressa con deliberazione n. 339/2019 tracciando una linea interpretativa che si fonda su alcune argomentazioni preliminari.
A tal proposito vengono richiamate le sentenze n. 467/2002 e n. 370/2003 con le quali la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione, affermando che “il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”- La Corte ha evidenziato, del pari, l’assimilazione “ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche”.
Analogamente a quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25 del 7 ottobre 2019 relativamente al servizio di trasporto scolastico, argomenta la Corte, non può che confermarsi, anche per la fattispecie dei servizi dell'infanzia, la possibilità, per gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi con risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi dall’ordinamento vigente, sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell’ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di...