Il ruolo strategico dei CUG e il rischio di un nuovo adempimento: il comitato paritetico per l’innovazione.
ruolo strategico dei CUG
Il ruolo strategico dei CUG e il rischio di un nuovo adempimento: il comitato paritetico per l’innovazione.
08 Luglio 2019
Come è ormai noto, l’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato l’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo i Comitati Unici di Garanzia. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a costituire il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni”.
Il 23 dicembre ultimo scorso, invece, l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i 240.000 dipendenti pubblici appartenenti alle Funzioni Centrali, comparto comprendente Ministeri, Agenzie, Enti Pubblici non Economici (ad es. ACI, INAIL, INPS), Agid, Cnel ed Enac. L'accordo, siglato tra Aran, Cgil, Cisl, Uil e Confsal dovrà ora essere approvato dal Governo e, dopo la verifica della Corte dei conti, verrà restituito all'Aran per la sottoscrizione finale.
L’ipotesi di CCNL prevede, all’articolo 6, l’istituzione dell’organismo paritetico per l’innovazionee ne regola composizione, compiti e modalità di funzionamento.
Si tratta di un organismo a cui l’ipotesi di CCNL assegna lo scopo di realizzare “una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali (firmatarie del CCNL in oggetto) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione”. Al comma 3 si legge che l’organismo “ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali […], nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; può trasmettere proprie proposte progettuali”.È evidente come sia le funzioni, sia le modalità di composizione e funzionamento di un simile organismo siano simili e in parte sovrapposte a quelle che la normativa assegna al Comitato Unico di Garanzia.Più in dettaglio, il Legislatore colloca infatti il Comitato Unico di Garanzianell’organigramma di ciascuna Pubblica Amministrazione con compiti propositivi, consultivi e di verifica. Gli affida compiti propositivi per quanto concerne le politiche di conciliazione e la contrattazione integrativa, consultivi in materia di riorganizzazione e di formazione del personale.
Tutti compiti, questi, che l’articolo 6 dell’ipotesi di CCNL citato assegna anche all’organismo paritetico per l’innovazione, creando una...