ILLEGITTIMO L'UTILIZZO DI SOCI VOLONTARI NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, con sentenza n. 3502 del 05/08/2020
ILLEGITTIMO L'UTILIZZO DI SOCI VOLONTARI NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI.
a cura di Davide Benintende
22 Dicembre 2021
Il T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, con sentenza n. 3502 del 05/08/2020, è intervenuto sull'annoso tema dell'impiego di soci volontari nell'ambito delle attività del Terzo Settore. Il caso riguarda un'associazione culturale che impiegava soci asseritamente volontari nell'organizzazione e gestione delle attività dell'istituto scolastico.
La sentenza conferma il dato normativo secondo cui la prestazione di volontariato, per sua natura spontanea e gratuita, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal nomen iuris, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese.
Secondo il Codice del Terzo Settore D. lgs. 117/2017, art. 17, comma 2, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ed inoltre la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. Non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l’attività espletata, siano state corrisposte somme di denaro.