Smart working e disabilità: il punto della situazione
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione...
Smart working e disabilità: il punto della situazione
di Valerio Langè e Emilio Gregori (Synergia, Milano)
29 Giugno 2020
Il lavoro agile, come è noto, nasce con la legge 81/2017 e si pone lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18). Con la legge 145/2018 l’accento è stato spostato più sulla conciliazione che non sulla competitività, prevedendo al comma 486 che “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità […], ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Si è così data allo smart working una lettura quale strumento di conciliazione a favore anche della disabilità, individuando un criterio di priorità proprio a favore dei genitori di figli con disabilità.
Il successivo decreto-legge 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, fa un ulteriore passo e all’articolo 39 indica che “fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Si sancisce così il diritto al lavoro agile tanto per le persone con disabilità, quanto per i lavoratori che si prendono cura di persone con disabilità, a patto, in entrambi i casi, che le mansioni lo consentano.
Il comma successivo del medesimo articolo prevede invece un criterio di priorità per i lavoratori con ridotta capacità lavorativa: “Ai lavoratori del settore privato affetti da...