Assegno unico e bonus nido: valido il permesso per attesa occupazione
Messaggio INPS numero 205 del 22-01-2026
Assegno unico e bonus nido: valido il permesso per attesa occupazione
Nuove disposizioni dopo le sentenze dei tribunali di Trento, Torino e Monza
28 Gennaio 2026
Con la sentenza n. 121 del 19 settembre 2023, come confermata dalla sentenza della Corte di appello di Trento n. 9 del 13 febbraio 2025, il tribunale di Trento ha censurato il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, avente a oggetto “Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto”, nella parte in cui viene specificato che: “Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)”.
Il suddetto Tribunale ritiene che tale esclusione determini un pregiudizio per i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea e ha ordinato all’Istituto di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione diretta collettiva attraverso “la modificazione della circolare n. 23/2022, indicando i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co. 5 d.P.R. 394/1999 tra gli aventi diritto all’AUU”, nonché “la pubblicità di tale modificazione attraverso l’inserimento di uno specifico avviso sulla home page del sito istituzionale, per un minimo di giorni 60” e la “revisione di tutti i provvedimenti di rigetto adottati nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Avverso tale sentenza l’Istituto ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo che sia sollevata anche la questione di legittimità costituzionale in ordine ai profili sanzionatori. L’Istituto ha altresì richiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza, con apposita istanza alla Corte di appello di Trento, rigettata con Ordinanza del 18 settembre 2025.
Medio tempore le Parti interessate hanno dato avvio all'esecuzione della sentenza.
Successivamente, con la sentenza n. 2359 del 4 novembre 2025, anche il Tribunale di Torino ha condannato l’Istituto in ordine ai medesimi profili discriminatori riferiti alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), ordinando la pubblicazione della sentenza sul sito istituzionale www.inps.it per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Nella medesima sostanziale direzione anche il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1230 del 22 ottobre 2025 (r.g. n. 1849/2025), ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, in tema di accesso al Bonus asilo nido, confermando l’equiparazione tra il permesso di soggiorno per attesa occupazione e il permesso unico di lavoro quale titolo idoneo a soddisfare il requisito soggettivo per la richiesta di tale contributo.
Già in precedenza la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 316 del 30 settembre 2024 (per inciso, anche su detta sentenza è pendente un giudizio di Cassazione), ha affermato che “la titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell’Unione Europea”.
Le suddette sentenze sono state impugnate nelle rispettive competenti Sedi giudiziarie e, tuttavia, alle medesime, dotate di immediata efficacia esecutiva, occorre – allo stato – dare esecuzione, pure riservata ogni opportuna valutazione, anche di natura interpretativa e applicativa, e fatta salva la ripetizione delle relative prestazioni liquidate, in ordine all’esito dei giudizi di appello e di legittimità pendenti.






