Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi...
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
25 Marzo 2021
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 80;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);
Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Finalità e ambito di applicazione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;
d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attivita' culturali.
Art. 3
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Capo II
Procedimento amministrativo
Art. 4
Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione
1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonche' tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o piu' delle Associazioni o Societa' sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo. Il documento di fattibilita' puo' inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilita' puo' prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilita' puo' contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento della proprieta' degli stessi all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.
3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate.
4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilita', ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilita' a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente puo' presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo' chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta.
5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed e' redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto definitivo e' corredato:
a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali, cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa' sportiva, per la comunita' territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della societa' sportiva presso la comunita' locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.
6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), e' asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche associando o consorziando altri soggetti.
7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilita' e la segnalazione di inizio attivita' di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale puo' prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attivita' economiche connesse.
8. La...