Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità
articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla...
Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità
Inps Circolare n° 175 del 22-11-2021
25 Novembre 2021
L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc), da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021 (Allegato n. 1), sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del predetto beneficio addizionale ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano la disciplina recata dalle citate disposizioni normative, nonché le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.
2. Requisiti di accesso al beneficio addizionale
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio addizionale, di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a).
Pertanto, il richiedente il beneficio addizionale, alla data di presentazione della relativa domanda, deve fare parte di un nucleo familiare beneficiario del Rdc, alla medesima data. Ad esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il richiedente avrà diritto all’incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021.
Si specifica che sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE (cosiddetta “componente attratta”);
- abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b). Di seguito si riportano alcuni esempi utili all’interpretazione del requisito.
Esempio 1:
- Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.
Il beneficio addizionale spetta in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc.
Esempio 2:
- Domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.
Il beneficio addizionale non spetta in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.
Esempio 3:
- Domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021;
- inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.
Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.
Si fa presente che le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. Anticipazione NASpI).
Pertanto, ai fini delle verifiche previste nel presente paragrafo, volte al riconoscimento del beneficio addizionale, si richiama quanto già illustrato in materia di accertamento dell’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o della sottoscrizione di quota di capitale sociale di una cooperativa con riguardo all’anticipazione NASpI, con particolare riferimento alle circolari n. 94 del 12 maggio 2015 (cfr. il paragrafo 2.9) e n. 174 del 23 novembre 2017 (cfr. il paragrafo 7).
Si precisa, in particolare, che è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:
a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
d) costituzione disocietà unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente,può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.
Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Rdc, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019, secondo quanto illustrato nel dettaglio al successivo paragrafo 6.
Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell’accesso alla medesima misura.Inoltre, spetta a condizione che i richiedenti:
- non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c);
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al medesimo decreto ministeriale 12 febbraio 2021 (art. 1, comma 1, lett. d).
La verifica, necessaria, del rispetto di tale ultimo requisito viene effettuata in via automatizzata su tutti i soggetti presenti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale. Nell’ipotesi in cui due o più componenti dello stesso nucleo trasmettano domanda di beneficio addizionale, l’istruttoria viene effettuata seguendo il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Le successive domande di beneficio addizionale saranno pertanto istruite solo nel caso in cui sia respinta la prima domanda in ordine temporale.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di beneficio addizionale
Come previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:
- l'avvio delle attività sia comunicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 4/2019, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro trenta giorni dall'inizio della stessa attività, come specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43 del 20 marzo 2019 e al paragrafo 7 della circolare n. 100 del 5 luglio 2019;
- per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”, allegato al decreto ministeriale citato e reso disponibile dall’Istituto in via telematica, come comunicato con il messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021.
Pertanto il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc, per le quali il modello “RdC-Com Esteso” non sia stato presentato nel predetto termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli “RdC-Com Esteso”, da presentarsi obbligatoriamente entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione, come previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 4/2019, e come specificato al paragrafo 8, lett. C.2), della circolare n. 43/2019 e al paragrafo 7 della circolare n. 100/2019.
Come anticipato nel citato messaggio n. 3212/2021, la domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità:
- il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che l’accesso tramite PIN non è più consentito a decorrere dal 1° ottobre 2021;
- gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021.
Pertanto, al ricorrere di tale fattispecie, in presenza di una domanda compilata telematicamente, si procederà alla valutazione dei requisiti di accesso al beneficio addizionale, prendendo in considerazione il momento della presentazione del modello “RdC-Com esteso”, qualora il Reddito di cittadinanza, dal quale deriva il diritto al beneficio addizionale, in tale arco temporale, non sia più erogato per motivi diversi dalla revoca, dalla decadenza sanzionatoria o dalla sospensione di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 4/2019 disposta nei confronti del richiedente la prestazione di Rdc o del richiedente il beneficio addizionale.
4. Importo del beneficio...