Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti
testo unico bonus rifiuti.
Chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti
(Delibera ARERA 355/2025/R/RIF e TUBR)
19 Marzo 2026
Le modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti sono state disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.
Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, nel seguito si riportano i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.
Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:
- il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva non viene erogato il bonus. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva;
- i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
- l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE
- l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente)
- il nucleo deve avere una sola utenza a cui è attribuito il bonus nell’anno di competenza della DSU;
- nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
- per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
- il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
- il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
- il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).
RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO
QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE
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Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?
Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come stabilito dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari, ma il relativo costo non potrà essere portato in perequazione poiché tali migliori condizioni non possono essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.
Conseguentemente nell’anno 2026 i GTRU, anche qualora abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 al netto del bonus sociale eventualmente già corrisposto per il medesimo anno.
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L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?
No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/TPC dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.
CASI DI CESSAZIONE DELL'UTENZA Art. 12 TUBR
Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.
Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche
- Se un’utenza cessa nel corso dell’anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull’importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall’utente) e non sull’intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali in cui il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza.
- Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.
- Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).
Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga.
In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità della DSU l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:
- se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di...








