Cittadinanza per discendenza, inammissibili limiti dalla Consulta
Corte Costituzionale sentenza numero 142 depositata lo scorso 31 luglio,
Cittadinanza per discendenza, inammissibili limiti dalla Consulta
La Corte ha bocciato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sullo ius sanguinis da diversi tribunali. La sentenza
03 Settembre 2025
Non è ammissibile un intervento della Corte costituzionale che limiti l’acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una sentenza manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
È quanto si legge nella sentenza numero 142 depositata lo scorso 31 luglio, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate varie questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Bologna, di Roma, di Milano e di Firenze, sull’articolo 1 della legge numero 91 del 1992, nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
Le questioni sono giunte alla Corte a partire da giudizi di accertamento della cittadinanza avviati da ricorrenti che sono discendenti di cittadini o cittadine italiani, ma sono nati all’estero, sono ivi residenti e hanno la cittadinanza di un altro Stato. I Tribunali rimettenti hanno censurato tale normativa nella parte in cui non stabilisce alcun criterio idoneo a garantire l’effettività del legame con l’ordinamento giuridico italiano che, secondo i rimettenti, non sussisterebbe nei casi richiamati.
I giudici delle leggi hanno precisato che il legislatore vanta «un margine di discrezionalità particolarmente ampio» nell’individuare i presupposti dell’acquisizione della cittadinanza, mentre alla Corte compete accertare che le norme che regolano l’acquisizione dello status civitatis non facciano ricorso a criteri del tutto estranei ai principi costituzionali o che contrastino con essi.
Nello specifico, la Corte ha rilevato che i giudici rimettenti non hanno contestato, in generale, l’idoneità del vincolo di filiazione a giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l’acquisizione della cittadinanza. Viceversa, essi hanno posto in dubbio che, in presenza di richiedenti variamente...