DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi...
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni
31 Ottobre 2019
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 2 ottobre 2019, n. 122
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sara' sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante: «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;
Considerata la necessita' di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;
Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;
Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;
Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla direttiva 2007/46/CE;
b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui funzione e' quella di prevenire l'abbandono dei bambini di eta' inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;
c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;
e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;
g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
h) autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 del codice della strada.
2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i...