FONDAZIONE PARTECIPATA PER FUNZIONI NON STRETTAMENTE RIENTRANTI TRA LE FINALITA’ ISTITUZIONALI DEL COMUNE
. DIVIETO DI RIPIANAMENTO DELLE PERDITE GESTIONALI.
FONDAZIONE PARTECIPATA PER FUNZIONI NON STRETTAMENTE RIENTRANTI TRA LE FINALITA’ ISTITUZIONALI DEL COMUNE
a cura di Davide Benintende
09 Dicembre 2025
La Corte di conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, ha chiarito con Deliberazione n. 130/2020 alcuni aspetti di legittimità circa l’ipotesi di costituzione di una Fondazione partecipata dall’Ente Locale, a seguito di richiesta di parere presentata dal Comune di Noale. L’Ente chiede, in particolare, alla luce dei vigenti principi giuspubblicistici in materia di contabilità pubblica, se l’Amministrazione comunale possa costituire, in qualità di socio co-fondatore con un soggetto privato, una fondazione con finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti alla titolarità comunale ed inoltre, se del caso, quali garanzie di natura economico-patrimoniale possano essere legittimamente assunte per la costituzione stessa, onde garantire il rispetto dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’ente nel lungo periodo. Ai fini dell’inquadramento occorre osservare che il quesito comporta la verifica circa la compatibilità della partecipazione degli enti locali in enti privati non commerciali con il divieto di assumere e di mantenere partecipazioni in organismi societari ex art. 14, comma 32, del D. L. n. 78/2010, conv. dalla legge 122/2020, s.m.i., ed il divieto di istituire organismi comunque sia denominati e di qualsivoglia natura giuridica, destinati ad esercitare una o più delle “funzioni fondamentali” dell’ente ovvero una o più delle “funzioni amministrative” di cui all’art. 118 della Costituzione (art. 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012, s.m.i.). Tali divieti, osserva la Corte, non sono più vigenti con decorrenza dal 1° gennaio 2014 perché abrogate dai commi 561 e 562 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147). Pertanto risulta acclarato che gli ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni sono stati rimossi dalla citata normativa. Più in generale il Comune, in quanto persona giuridica pubblica (art. 11 c.c.) e quindi titolare della capacità d’agire, può utilizzare moduli privatistici per perseguire le sue finalità istituzionali (Cons. Stato, sez. V, sent. 31 luglio 2019, n. 5444), quali in particolare la Fondazione ex. artt. 14 e ss. c.c. In tal senso, le fondazioni hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati tra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui al richiamato art. 118, comma 4, Cost., un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003 n. 300 e n. 301), tramite criteri aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità nel rapporto di partenariato pubblico-privato (Corte dei conti, sez. controllo FVG/ 22/2019/PAR). Nel caso di specie, la fondazione origina dal comune co-fondatore e da un soggetto privato, profilandosi la cosiddetta fondazione di partecipazione. Quest’ultima risponde all’esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione ordinaria, caratterizzato dalla commistione dell’elemento patrimoniale, segnatamente proprio della fondazione, con quello associativo, ascritto alle associazioni, in ragione della partecipazione di più soggetti, pubblici o privati (come nel caso di che trattasi), alla costituzione dell’organismo, funzionali in particolare alle ipotesi di partenariato pubblico privato (Corte conti, sez. contr. Veneto, 345/2014/PAR, cit.). Tuttavia è necessario valutare la struttura e le regole di...








