L’ASSOCIAZIONE (CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA) CHE ACQUISISCE LA QUALIFICA DI “IMPRESA SOCIALE” EX D.LGS 112/2017 : DISCIPLINA APPLICABILE
L’impresa sociale è disciplinata dalla normativa specifica contenuta nel D.Lgs. 112/ 2017,
L’ASSOCIAZIONE (CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA) CHE ACQUISISCE LA QUALIFICA DI “IMPRESA SOCIALE” EX D.LGS 112/2017 : DISCIPLINA APPLICABILE
a cura di Paola Pierini
02 Aprile 2024
L’impresa s-o-c-i-a-l-e si caratterizza per essere non una nuova tipologia di ente, ma una “finalità” da realizzare o all’interno di un determinato settore ovvero all’interno di una logica produttiva che consenta l’inserimento di lavoratori svantaggiati o disabili, attraverso un’organizzazione che può avere qualunque forma all’interno di una serie di organizzazioni disciplinate nel libro I e nel libro V del codice civile.
Un’associazione, una fondazione, un comitato, una società in nome collettivo, una società in accomandita semplice, una s.r.l. una s.p.a. una società cooperativa, etc. potrà assumere, pertanto, la qualifica di “impresa sociale”.
L’impresa sociale è disciplinata dalla normativa specifica contenuta nel D.Lgs. 112/ 2017, pur integrando una particolare fattispecie soggettiva appartenente al cosiddetto terzo settore e rientrando fra le tipologie previste dal Codice del Terzo Settore [articolo 46 comma 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017]. Il codice del terzo settore rinvia espressamente - all’articolo 40 - alla disciplina specifica del D.Lgs.112/2017 [Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (RIFORMA IMPRESA SOCIALE)].
Il legislatore non ha voluto limitare l’autonomia privata nella scelta dello schema organizzativo, ma ha prescritto regole inderogabili con la finalità di garantire la realizzazione degli obiettivi immediati dell’impresa sociale (la realizzazione di utilità sociali).
Un’associazione riconosciuta (ovvero con personalità giuridica) che voglia assumere la qualifica di impresa sociale soggiace alla disciplina del decreto legislativo 112/2017, ma si possono applicare se e in quanto compatibili anche le disposizioni del Codice del terzo settore D.Lgs 117/2017.
La qualifica di impresa sociale si ottiene con l’iscrizione dell’ente nell’apposita sezione del registro delle imprese (art.5 comma 2 D.Lgs. 1172/2017) con efficacia costitutiva e l’iscrizione in tale registro è equiparata a quella effettuata nell’apposita sezione del Runts per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 117/2017[1] e, quindi, per gli enti del Terzo settore in forma di associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta e/o fondazione, che rivestano la qualità di impresa sociale, le formalità pubblicitarie in questione dovranno essere effettuate presso l'apposita sezione del registro delle imprese di cui all’art. 5, secondo comma, del D. Lgs. n. 112/2017 in materia di disciplina dell’impresa sociale, come del resto appare confermato dal citato art. 2, comma 7, del D.M. 16 marzo 2018.[2]
Ci si chiede se le associazioni e fondazioni senza personalità giuridica, che assumono la qualifica di impresa sociale, possano acquisire la personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22 del Codice Terzo Settore, rinunciando così alla modalità prevista dal DPR 361/2000.
Si ritiene che, per effetto del rinvio operato dall’articolo 11 comma 3[3] del Codice, l’iscrizione nel registro delle imprese equivalendo all’iscrizione del Runts vale sia per acquisire la qualifica di ente del terzo settore che per l’acquisto della personalità giuridica riconoscendo al notaio rogante il compito di effettuare tutte le verifiche necessarie.
Tale principio, peraltro, deve essere applicato anche alle associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Per le medesime, infatti, l’art. 22, comma 1-bis, del Codice del Terzo Settore prevede che gli enti “che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”.