LE ASSUNZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI
prospetti sul numero e sulla utilizzazione degli assistenti sociali a tempo indeterminato per...
LE ASSUNZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI
a cura di Arturo Bianco
22 Febbraio 2021
Gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali devono inviare entro lunedì 1 marzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i prospetti sul numero e sulla utilizzazione degli assistenti sociali a tempo indeterminato per potere ricevere i contributi permanenti previsti dalla legge di bilancio 2021.
Entro lunedì 1 marzo le amministrazioni capofila delle gestioni associate dei servizi sociali devono necessariamente trasmettere al Ministero del Lavoro i prospetti sulla utilizzazione degli assistenti sociali a tempo indeterminato nel 2020 e le previsioni sulla loro utilizzazione nel 2021. Questo vincolo deve essere necessariamente soddisfatto entro tale scadenza e costituisce la condizione essenziale per potere ricevere i trasferimenti statali previsti dalla legge n. 178/2020, cd di bilancio 2021. I contributi previsti da tale disposizione possono essere erogati solamente agli ambiti territoriali in cui si passa da un rapporto tra assistenti sociali da 1:6500 a 1:5000 ed in cui si passa dal rapporto 1:5000 a 1:4000; nel primo caso nella misura di 40.000 euro annui e nel secondo nella misura di 20.000 euro annui. Tali contributi devono essere considerati come permanenti e non sono, di conseguenza, in alcun modo una tantum. Gli ambiti territoriali sono quelli individuati dalle regioni e da esse tramessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il calcolo deve essere effettuato in termini di equivalenza dei posti in part time rispetto a quelli a tempo pieno, quindi riproporzionando i rapporti in relazione all’impegno orario che viene richiesto. Non si considerano nella base di calcolo né gli assistenti sociali a tempo determinato, né quelli utilizzati da cooperative, enti del terzo settore che per conto dei comuni e/o dell’Ambito svolgono attività di supporto.
Il Ministero del Lavoro ha fornito in data 12 febbraio le istruzioni operative per l’applicazione dei commi da 797 a 804 della legge n. 178/2020 in materia di incentivazioni alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato; ricordiamo che con il Decreto n. 15 del 4.2. 2021 lo stesso Ministero ha dettato i criteri per il riparto di tali contributi, che vengono attribuiti all’Ambito.
IL RAPPORTO ASSISTENTI SOCIALI POPOLAZIONE
Le citate disposizioni della legge di bilancio 2021 hanno “fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente nell’Ambito sociale territoriale di 1:5000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000” ed a tal fine ha disposto “un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000”, nonché di un ulteriore contributo di 20.000 euro annui per le assunzioni “in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”. Si deve fare riferimento agli assunti da comuni, unioni di comuni, comunità montane, aziende speciali, aziende di servizi alla persona, istituzioni, comuni capofila in caso di convenzione, società della salute, aziende speciali consortili servizi alla persona. Non si conteggiano quelli dipendenti da soggetti privati o del terzo settore, anche se utilizzati dagli enti prima ricordati.