Novità di interesse contenute nel D.L. 41/2020 "sostegni" in materia di Servizi Sociali, Culturali, Turismo e Istruzione
legge 21 maggio 2021, n. 69 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120.
Novità di interesse contenute nel D.L. 41/2020 "sostegni" in materia di Servizi Sociali, Culturali, Turismo e Istruzione
Nota di lettura ANCI
26 Maggio 2021
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (Art. 11)
Viene incrementato Fondo per il reddito di cittadinanza di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.
Il comma prevede per il 2021 la sospensione dell’erogazione del RdC (in luogo della decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i sei mesi.
Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza (Art. 12)
La norma riconosce l’erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto-legge.
Per fruire di tale beneficio vengono elencati una serie di requisiti tra i quali: residenza in Italia; valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000; non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; non essere percettori di reddito di cittadinanza.
La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Art. 14)
La norma prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln di euro.
Inoltre, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi (art. 23-ter)
Per sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 viene istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 30 giorni dalla conversione in legge del dl sostegni, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse.
Imposta di soggiorno (Art. 25)
Viene istituito un Fondo di 250 milioni di euro per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Il Fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento.
Potenziamento asili nido (Art. 30, comma 6)
Vengono introdotte modifiche alla lettera d-sexies del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che hanno come obiettivo quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell’ambito del Recovery Fund. Viene di conseguenza anticipato al 30 novembre 2021 il termine entro il quale la CTFS dovrà proporre i criteri di riparto delle maggiori risorse immesse nel Fondo di solidarietà comunale (+ 100 mln. di euro per il 2022, in aumento progressivo fino ai 300 mln. di euro a regime dal 2026), nonché la definizione degli obiettivi di servizio ed il relativo monitoraggio, collegati alle maggiori risorse assegnate a ciascun Comune beneficiario.
Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della...