OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI. CONFIGURAZIONE DEL DANNO ERARIALE.
corretta erogazione di contributi ai soggetti non profit
OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI. CONFIGURAZIONE DEL DANNO ERARIALE.
a cura di Davide Benintende
02 Luglio 2024
Sul tema della corretta erogazione di contributi ai soggetti non profit la Corte dei Conti Regione Calabria è intervenuta con sentenza n. 77/2021 esprimendosi su un caso sollevato dalla procura Regionale. Il giudizio riguarda l'ipotesi di danno erariale asseritamente causato da un'associazione culturale a seguito dell’erogazione di due contributi di importo pari a € 50.000,00 ciascuno, per un totale di € 100.000,00, erogati dall’ex Provincia di Reggio Calabria per l’organizzazione di due manifestazioni “Kalabria suoni e sapori del Mediterraneo 2^ edizione” e “Kalabria suoni e sapori del Mediterraneo 2013”. Sono imputate all'associazione una serie di irregolarità nelle rendicontazioni, presentate alla Provincia, delle spese sostenute per l’effettuazione delle due manifestazioni. La rendicontazione, precisa la Corte, è finalizzata a dimostrare, oltre alla correttezza delle procedure di spesa, anche “l’utilità” delle stesse per il soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo. A tal fine, secondo la Corte, le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, collegabile all’importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l’esistenza, nonché l’inerenza della voce di spesa e la sua riferibilità temporale all’attuazione del progetto, in applicazione dell'art. 184 del TUEL (d. lgs. n. 267/2000) lett. b) il quale prescrive che la liquidazione della spesa è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. La Provincia inoltre prima di effettuare la liquidazione dei contributi era tenuta al rispetto del proprio regolamento con il quale all’art. 15 viene disciplinata l'erogazione dei contributi. In particolare alla lett. a) è previsto che “L'erogazione dei contributi è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso, e presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico, in forma analitica, con allegate in originale o in copia conforme le eventuali fatture o documenti giustificativi delle singole spese sostenute per lo svolgimento dell' attività e/o iniziativa, corredata da dichiarazione del beneficiario che attesta la veridicità del rendiconto”. Alla lettera c) è previsto che “L'erogazione dei contributi ... è effettuata previo accertamento della realizzazione della attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso e presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.”. Nel merito, con riferimento alla prima iniziativa venivano rendicontate spese sostenute per € 62.981,00 e presentate due fatture per gli importi rispettivi di € 43.481,00, e di € 19.500,00, emesse da fornitore di servizi. Per la seconda manifestazione (Kalabria suoni e sapori del Mediterraneo 2013), venivano rendicontate spese sostenute per un totale di € 69.695,30. Ebbene, dalle verifiche di coerenza e dai controlli incrociati sulle movimentazioni bancarie effettuati dalla Guardia di Finanza risulta che le fatture n. 11/12 del 24 settembre 2012 e 3/13 del 4 settembre 2013, emesse dall'Associazione non sono state mai pagate. Con riferimento alle fatture emesse da altro fornitore, la medesima attività di controllo ha evidenziato che, a fronte della fattura 2/12 del 24 settembre 2012, vi è stato il pagamento dell’intero importo di € 19.500,00 in data 2 gennaio 2014, cui è seguito, in pari data, un flusso di ritorno del medesimo importo. Inoltre, la Guardia di Finanza accertava come la fattura n. 2/13, del 4 settembre 2013 di € 23.958,00 non fosse stata mai emessa; al 12 contrario, in favore della Kabuki, risultava emessa una fattura con lo stesso numero in data 4 ottobre ma per un importo di € 4.000,00. Da quanto sopra appare evidente il raggiro perpetrato dal convenuto a carico della Provincia di Reggio Calabria, attraverso la presentazione di una rendicontazione delle spese rappresentate e giustificate da fatture false o inesistenti, cui non sono seguiti i...