Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all’art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021)
Lettura Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 4 febbraio 2021 e Nota...
Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all’art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021)
a cura di Riccardo Canitano
18 Febbraio 2021
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 4 febbraio 2021 “Modalità di suddivisione fra gli Ambiti sociali territoriali del contributo” e la successiva nota n. 1447 del 12 febbraio 2021 avente ad oggetto ”Istruzioni operative per l’accesso al contributo ai sensi dell’articolo 1, comma 797-804, della legge 30 dicembre 2020 n. 178” il Ministero fornisce importanti dettagli circa le modalità di compilazione del prospetto riassuntivo del personale dipendete, quindi di calcolo del contributo spettante a favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli stessi ambiti o dai comuni associati.
Il DM n.15 del 4 febbraio 2021 all’articolo 2 si limita a stabilire le modalità di riparto del contributo attribuito all’ambito, tra questo e i comuni, distinguendo nei casi in cui le funzioni sono interamente delegate ad un Soggetto Capofila ovvero condivise da tutti o parte dei comuni facenti parte dell’ATS. Sostanzialmente, laddove tutte le funzioni e risorse in ambito sociale siano attribuite all’Ambito, il contributo rimane in capo all’Ambito. Laddove così non fosse, gli assistenti in capo all’Ambito e ad eventuali organismi intermedi sono fittiziamente redistribuiti in capo ai Comuni, applicando poi a ciascun Comune la stessa formula utilizzata per il calcolo del contributo spettante all’Ambito. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun Comune così calcolati ecceda il totale riconosciuto all’Ambito territoriale, il contributo è riconosciuto in quota parte. Tuttavia, gli Enti che fanno capo a ciascun Ambito territoriale possono concordare modalità alternative di suddivisione del contributo al proprio interno, con riferimento, in particolare, alle funzioni in ambito sociale esercitate in modo associato e alle possibilità assunzionali di ciascun Comune.
La Nota 1447 del 12 febbraio 2021 entra nell’operatività sciogliendo alcuni dubbi legati alla modalità di “mappatura” e calcolo del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato. Prima di tutto ribadisce che non si tratta di un contributo una tantum ma di un intervento strutturale che non riguarda solo le nuove assunzioni “fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa” (paragrafo 3).
La nota chiarisce inoltre che il debito informativo per il calcolo del contributo avverrà tramite l’utilizzo del SIOSS in cui il responsabile incaricato e nominato sulla piattaforma da parte di ciascun Ambito dovrà inserire nella sezione - assistenti sociali a tempo indeterminato - i dati sugli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato forniti da ciascun Comune, nonché dall’Ambito stesso per il proprio personale (nel caso di svolgimento di funzioni sociali in modo associato).
Un altro “nodo” rilevante che si è sciolto è relativo alla tipologia di Enti il cui personale entra nel computo (paragrafo 4), chiarendo quindi che è possibile fare riferimento a tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell’Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato assunti da:
- Comune, Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000), Comunità Montana (artt. 27-28-29 del D. Lgs.267/2000);
- Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune)
- Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune)
- Comune capofila, in caso di convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000)
- Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000)
- Società della Salute (riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000)
- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000