L'utilizzazione del fondo povertà per le assunzioni di Assistenti Sociali
Fondo Povertà
L'utilizzazione del fondo povertà per le assunzioni di Assistenti Sociali
a cura di Arturo Bianco
06 Ottobre 2025
I comuni e gli ambiti territoriali sociali possono utilizzare una parte delle risorse loro trasferite come Fondo Povertà per le assunzioni di assistenti sociali fino a raggiungere a livello di ambito il rapporto con la popolazione residente 1/6.500, per migliorare il quale possono utilizzare gli specifici trasferimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le proprie “Linee Guida per l’impiego della quota servizi e della quota povertà estrema del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo Povertà)” ha dettato le regole da applicare anche per le assunzioni da parte dei comuni di assistenti sociali e di personale da utilizzare per il rafforzamento dei servizi sociali.
IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Con riferimento al rafforzamento del servizio sociale professionale ci viene detto che “gli ATS dovranno programmare gli interventi tenendo conto della complementarità con le risorse aggiuntive stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 ai fini dell’erogazione di un contributo incentivante l’assunzione stabile di assistenti sociali che, concorrendo a promuovere l’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale del medesimo livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale a partire dall’annualità 2021, chiamano gli ambiti a mettere in campo strategie di reclutamento e assunzione di personale integrate e sinergiche a valere sui diversi fondi”. Quindi queste risorse possono essere utilizzate per raggiungere il rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente 1/6.500; per migliorare tale rapporto sono previsti specifici contributi del Ministero del Lavoro ex legge di bilancio 2021.
Ci viene inoltre detto che “in caso di assunzioni dirette a tempo determinato di assistenti sociali l’ente gestore potrà operare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010 (nda tetto di spesa per le assunzioni flessibili) entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo Povertà, così come previsto dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, da ultimo modificato dall’art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019. Si evidenzia che le risorse della quota servizi del Fondo Povertà sono aggiuntive e non sostitutive delle ordinarie risorse (comunitarie, nazionali, regionali e comunali) già a disposizione degli enti territoriali.
LE INDICAZIONI OPERATIVE
Relativamente ai costi diretti per il personale, rapporto tra UCS (Unità di costo standard e costi reali ci viene detto che “i costi relativi al personale dei Beneficiari sono ammissibili a condizione che il personale sia coinvolto nella realizzazione delle operazioni e che sia chiaro e documentabile il relativo contributo al raggiungimento dell’obiettivo specifico.
I costi del personale si dividono in due categorie di costi: costi del personale interno (dipendente e non) e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. Per il personale dipendente esclusivamente dei Comuni dell’ATS beneficiario, si applicano le tabelle di costi standard così come dettagliato nel paragrafo relativo alla rendicontazione della spesa, nel caso vengano applicati il CCNL Enti Locali, il CCNL Comparto Sanità e il CCNL UNEBA.