ACQUISIZIONE DELLE OPERE INAMOVIBILI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
ACQUISIZIONE DELLE OPERE INAMOVIBILI
ACQUISIZIONE DELLE OPERE INAMOVIBILI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
12 Settembre 2019
Il Consiglio di Stato con la sentenza nr. 60432019 si esprime sulla questione della devoluzione delle opere rendicontate inamovibili e in modo particolare sulla individuazione del momento produttivo dell’effetto giuridico della devoluzione delle opere. Il Consiglio di Stato ritiene che la devoluzione non sorge con la scadenza del titolo concessorio bensì con il suo effettivo spirare e cioè nel momento in cui vi sarà concretamente la restituzione dell’area al Demanio.
Le concessioni demaniali marittime sono appunto concessioni amministrative, con oggetto l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato, e la stessa procedura di rilascio è disciplinata dal Codice della Navigazione.
Agli artt. 37 e 49 del Codice della Navigazione si prevede, a meno di disciplina diversa nell’atto di concessione,: «le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio»; principio dell’accessione.