CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENO
Corte dei conti sezione regionale di controllo del Piemonte con parere n. 16/2020
CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI TERRENO
Corte dei conti sezione regionale di controllo del Piemonte con parere n. 16/2020
03 Marzo 2020
La Corte dei conti sezione regionale di controllo del Piemonte con parere n. 16/2020 esplica che la “cessione a titolo gratuito della proprietà del terreno al Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- per l'allocazione a propria cura e spese della caserma dei Vigili del Fuoco, con vincolo di destinazione e patto di riscatto gratuito nel caso in cui il Ministero stesso intendesse in futuro dismettere il bene” è prerogativa propria dei competenti organi comunali, ed attiniene nel merito alla disciplina da applicare nella gestione del patrimonio pubblico, orientato alla realizzazione di un interesse pubblico (cfr. delibera n. 8/2017 SRC Campania).
In generale, non vi è nell’ordinamento una norma specifica concernente la capacità di donare degli enti pubblici, tra i quali i Comuni, mediante una donazione modale.
L’art. 769 c.c. definisce la donazione come un contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità (animus donandi) arricchisce gratuitamente, senza esservi tenuto, neanche in adempimento di un dovere morale e sociale, l’altra parte, disponendo in suo favore di un diritto (donazione reale) o assumendo, verso la stessa parte, un’obbligazione (donazione obbligatoria).
Per quanto concerne la donazione modale, l’art. 793 c.c. prevede che la donazione può essere gravata da un onere. In tal caso il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.
La Corte declama quindi che la possibilità di effettuare una donazione modale, invece di altro atto traslativo della proprietà, è una valutazione che rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'ente; e quindi l'amministrazione dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione si concretizza in una migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico al fine del soddisfacimento di un interesse pubblico. Come da principio fondamentale affermato dalla Cassazione: “gli enti pubblici come i comuni hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse” (sentenza n. 11369 del 6 luglio 2012).
Nell’ambito delle finalità istituzionali, la gestione economica del bene pubblico volta ad aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, rappresenta attuazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) e di sana gestione finanziaria, del quale l’economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario; le stesse sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative (di seguito dettagliate) e trovano nei principi di valorizzazione e gestione produttiva degli stessi, il pubblico interesse a cui l’ente deve conformarsi.
In particolare, l’art. 3, comma 1 R.D. N. 2440/1923 prevedendo che “i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata”