CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA: RINEGOZIAZIONE
CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA: RINEGOZIAZIONE
12 Novembre 2020
La Corte dei sez. regionale di Controllo per il Piemonte nel parere n. 40/2020 declama che l’art. 1, comma 616 della legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020): “al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617”; le disposizioni normative richiamate attribuiscono, espressamente, alle amministrazioni dello Stato la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, in corso alla data di entrata in vigore della legge, con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione.
Nello specifico la richiesta dell'ente territoriale: se la disposizione legislativa fosse applicabile a tutte le “amministrazioni pubbliche”, e non limitatamente alle “amministrazioni dello Stato”.
La Corte in primo luogo, si esprime sull’espressione amministrazioni dello Stato, che letteralmente, non include tutte le altre pubbliche amministrazioni annoverate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001. Al contrario, l’analisi della disposizione evidenzia, da una parte, che nell’ambito delle amministrazioni pubbliche si annoverano le amministrazioni dello Stato e, dall’altra, che le amministrazioni pubbliche non si esauriscono in esse. Peraltro, tutte le volte in cui il legislatore ha voluto fare riferimento, in generale, alle amministrazioni pubbliche ha richiamato l’art. 1, comma 2...