Danno erariale per l'assegnazione in comodato gratuito di beni pubblici
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e...
Danno erariale per l'assegnazione in comodato gratuito di beni pubblici
13 Gennaio 2020
Nella gestione dei beni pubblici la regola generale è attesa all'art. 1 della Legge n. 241/1990, equivalente a principi dell'evidenza pubblica e della rispondente utilità che la P.A. deve ricevere nell'assegnare una risorsa pubblica, nonché come evidenza il susseguente art. 12 al comma 1, che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi» e, al comma 2, che «L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».
La sez. giurisdizionale Molise, con la sentenza n. 53 del 16 dicembre 2019, declama anche che l’art. 26 del d. lgs. n. 33/2013 ha disciplinato gli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati", prevedendo al comma 1: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” (obbligo comunque già previsto, come riferito, per gli enti locali); inoltre il legislatore ha espressamente imposto di pubblicare i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di valore superiore ad euro 1.000,00, prevedendo altresì che (comma 3) " La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".