FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Un Ente terrioriale costituisce una Fondazione di partecipazione avente lo scopo non lucrativo di valorizzare un bene pubblico permanente; inoltre l’organismo dovrebbe essere aperto alla partecipazione, anche progressiva, di altri soggetti pubblici e privati, anche senza necessità, da parte di questi, di conferimenti al patrimonio di dotazione.
12 Novembre 2019
Un Ente terrioriale costituisce una Fondazione di partecipazione avente lo scopo non lucrativo di valorizzare un bene pubblico permanente; inoltre l’organismo dovrebbe essere aperto alla partecipazione, anche progressiva, di altri soggetti pubblici e privati, anche senza necessità, da parte di questi, di conferimenti al patrimonio di dotazione.
La Deliberazione della Corte dei Conti FVG/ 22 /2019/PAR risponde alla domanda: è possibile costituire tale Fondazione (il modello Fondazione viene disciplinato nel Libro I del Codice civile e la dottrina ha fornito un quadro sullo strumento privatistico concepito per perseguire finalità di interesse generale e sperimentare la collaborazione tra pubblico e privato) e se la stessa debba intendersi vincolata alla normativa pubblicistica.
Si ricorda che a questo proposito, la Sezione regionale della Lombardia, con deliberazione n.232/2013, scrive: “Le fondazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301)”.
Ovviamente la decisione di costituire la Fondazione necessita di un provvedimento della Pubblica Amministrazione, esso stesso un procedimento amministrativo, che deve essere motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione (art. 3 L. 241/90); naturalmente, ove la costituzione della Fondazione sia prevista direttamente dalla legge, basta il richiamo alla norma che disciplina la fattispecie, senza ulteriore motivazione. Nel caso di scelta autonoma dell’Ente, come in questo caso specifico, occorre tener conto delle ragioni di pubblico interesse che portano alla costituzione del nuovo soggetto, con obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di buon andamento, verificando gli impatti economici, patrimoniali e gestionali sul bilancio dell’Ente locale.
Gli elementi costitutivi della Fondazione di partecipazione sono l’elemento personale e...