IL “DECRETO SBLOCCA CANTIERI” SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’
Il “Decreto sblocca cantieri” (D.L. 18 aprile 2019 n. 32) è intervenuto a modificare...
IL “DECRETO SBLOCCA CANTIERI” SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’
23 Aprile 2019
Il “Decreto sblocca cantieri” (D.L. 18 aprile 2019 n. 32) è intervenuto a modificare molti importanti articoli del Codice dei contratti.
Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18/04/2019.
Senza pretesa di esaustività,si evidenziano di seguito le modifiche più rilevanti apportate agli istituti giuridici che assumono importanza cruciale nell'iter di svolgimento delle gare d'appalto.
Un istituto giuridico che ha subito profonde revisioni è sicuramente quello relativo al subappalto, disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti. Infatti il legislatore ha eliminato l'obbligo per il concorrente che imponeva di specificare la terna dei subappalatatoriin sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture fossero stati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, quando riguardavano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ovvero: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri).
Anche la percentuale subappaltabile, originariamente prevista dal comma 2 dell'art. 105 entro il limite del 30%, è stata incrementata e passa ora al 50%.
Altra novità di rilievo è quella relativa alla centralizzazione degli acquisti di cui all'art. 37, comma 4. Infatti, il legislatore ha eliminato, per i comuni non capoluogo, l'obbligo di dover ricorrere, per acquisti di maggior rilievo, alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti. La citata disposizione prevedeva che i citati enti non potessero procedere autonomamente agli approvvigionamenti di beni e servizi qualora questi ultimi avessero un valore superiore alla soglia comunitaria (oggi fissata in € 221.000,00 per gli appalti ordinari di beni e servizi). La riforma prevede ora che detti enti abbiano la facoltà di procedere direttamente ed autonomamente agli approvvigionamenti oppure, in alternativa, possano continuare ad utilizzare le centrali uniche di committenza o le stazioni uniche appaltanti. Resta inteso, considerate le prescrizioni contenute nell'art. 40 del Codice, che i suddetti comuni debbano comunque assicurare lo svolgimento delle procedure di gara mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche che diano garanzia della segretezza ed integrità delle offerte sino alla data di apertura delle medesime.
Anche l'art. 36 del Codice riguardante le procedure negoziate e gli affidamenti diretti ha subito profonde ed importanti modifiche. Infatti, il legislatore, sostituendo il comma 5 del suddetto articolo ha previsto che le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti devono verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante. Tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
Poiché nel testo della norma si parla di verifica della documentazione e non dei requisiti (accertamento quest'ultimo che deve avvenire per l'aggiudicatario) si può ritenere che il suddetto accertamento abbia riguardo solo alla regolarità delle autocertificazioni resse dai concorrenti.
Altra importante modifica introdotta nell'art. 36 è contenuta nel comma 6 bis, ove è stata inserita una disposizione rivolta ai gestori delle piattaforme telematiche. In tale comma viene specificato che, ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici, il soggetto responsabile dell'ammissione deve verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (requisiti generali di partecipazione) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del Codice, tale verifica dovrà essere effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.
Disposizione, sicuramente di grande impatto in termini di semplificazione delle procedure d'appalto, è quella...