LA GESTIONE ECONOMALE
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria Sentenza n. 172/2023
LA GESTIONE ECONOMALE
a cura di Adelia Mazzi
31 Ottobre 2023
La Sezione giurisdizionale regionale della Calabria Sentenza n. 172/2023 ha ampiamente dimostrato che i conti della gestione economale in esame non sono regolari e contengono consistenti ammanchi. Le norme violate dall’agente contabile consentono il ricorso alla cassa economale solo in casi ben determinati dalla fonte regolamentare non suscettibili di interpretazioni contrastanti o di difficile applicazione.
Ne deriva, che, nel caso in esame, l’agente contabile, il quale è scelto proprio per le particolari competenze professionali in materia, ha tenuto una condotta di grave negligenza professionale inescusabile, posto poteva rifiutare l’ordinazione e il pagamento di qualsiasi spesa che non fosse preceduta da un provvedimento motivato di richiesta dell’organo competente, e, comunque, a rifiutare di dare corso a spese che non fossero conformi alle chiare previsioni della normativa contabile ed economale e alla disciplina generale in materia di spese di rappresentanza e, più in generale, istituzionali per come declinata pacificamente dalla giurisprudenza contabile.
La sentenza continua esplicitando che la grave negligenza professionale si sostanzia nella carenza di documentazione giustificativa, riscontrata in numerosissimi procedimenti di spesa, che integra la violazione dell’obbligo dell’economo di disporre delle risorse pubbliche solo se e quando la spesa sia stata oggetto di una attenta verifica della sua riconducibilità a obiettive esigenze di istituto, per come chiaramente declinate dal regolamento economale.
Appare, peraltro, evidente che la gravità della colpa deve essere commisurata alla intensità dei doveri che incombono sul soggetto agente e alla posizione nell’ambito della organizzazione amministrativa da quest’ultimo rivestita e tali da giustificare la irregolare gestione dell’agente contabile a fronte degli obblighi normativi incombenti sullo stesso.
La Corte ha infatti evidenziato che il conto giudiziale in esame risulta depositato presso la Segreteria della Sezione, che il conto è redatto sul modello secondo l’allegato 23 al D.P.R. 194/1996; che è sottoscritto dall’Economo e presenta il visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio finanziario; che il conto è stato parificato con apposito provvedimento del Responsabile del procedimento; che il servizio economale risulta disciplinato dapprima dal “Regolamento per il servizio di cassa economale”, e successivamente dal “Regolamento per la disciplina dell’attività degli agenti contabili”.
La Corte tenuti in evidenza tali provvedimenti, ha conseguentemente proceduto alla valutazione delle spese sostenute, mediante l’esame dei buoni economali e della documentazione giustificativa a corredo, rilevando :
- mancate sottoscrizioni, così come le compilazioni incomplete, data la loro sistematicità, costituiscono una rilevante criticità formale, che può essere assunta ad indicatore di una gestione effettuata discostandosi dalle prescrizioni regolamentari.
- altre criticità formali quali l’assenza, per alcuni acquisti, del primo dei due moduli precedentemente indicati, e la presenza di buoni cumulativi di più acquisti.
- il superamento del limite di spesa previsto per alcune spese.
- il considerevole acquisto di xxxxx, effettuato tramite il servizio economale, che dovrebbe verificarsi con sporadicità e non, come invece rilevato, in maniera sistematica.
Ne deriva che, sotto questo profilo, la sentenza ha condiviso l’affermazione secondo cui “Le mancate sottoscrizioni, così come le compilazioni incomplete, data la loro sistematicità, costituiscono una rilevante criticità formale, che può essere assunta ad indicatore di una gestione effettuata discostandosi dalle prescrizioni regolamentari.”.
Inoltre risulta la carenza, per alcuni acquisti economali, del modulo redatto al momento della spesa, con indicazione dell’importo, dell’oggetto, della ricevuta del materiale, della sottoscrizione dell’Economo e dell’annotazione di quietanza, la presenza di buoni cumulativi di più acquisti, e di pagamenti economali per spese i cui importi superano il limite previsto dai regolamenti economali, attesa una rappresentazione contabile delle stesse non rispettosa dei principi di contabilità finanziaria.
E’, infatti, noto che “l’esigenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all’ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss del TUEL), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di