La questione relativa alle stazioni radio base (ultima parte)
atti necessari per la riconduzione degli immobili comunali sui quali sono collocate stazione di...
La questione relativa alle stazioni radio base (ultima parte)
La delibera di Consiglio
02 Aprile 2024
Si cocnclude la pubblicazione degli atti necessari per la riconduzione degli immobili comunali sui quali sono collocate stazione di telefonia nell’ambito del patrimonio disponibile, al fine di poter applicare un canone libero di mercato.
Si fornisce, di seguito uno schema di delibera del Consiglio comunale.
LO SCHEMA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: SETTORE PATRIMONIO:approvazione del piano di valorizzazione immobiliare di sedimi/immobili non più strumentali all’esercizio di funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008).
Premesso che:
- attualmente insistono su sedimi/immobili comunali, le seguenti stazioni radio base per telefonia mobile come da elenco allegato (*)
(*) L’elenco deve indicare per ciascuna delle stazioni radio base:nome gestore; estremi titolo patrimoniale legittimante l’utilizzo del bene per stazione radio base; importo canone previsto; data di scadenza; ubicazione (via/piazza/impianto sportivo, parco, ecc); superficie occupata; identificazione tramite catasto o modalità alternativa;
Dato atto che:
- l’art. 58 del D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008) prevede la facoltà per i Comuni di redigere, con delibera di consiglio comunale, l’elenco dei beni non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione: viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione dell’ente (comma 1°);
- l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale (comma 2°);
- la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili (comma 2°);
Considerato che:
- come affermato da consolidata e costante giurisprudenza (Cass. Civ. sez. unite n.ri 14865/2006, 6019/2016, 13664/2019; Cons. Stato sez. V n. 596/2019; TAR Veneto sez. I n. 43/2018) affinché un bene possa rivestire il carattere di bene pubblico (demaniale o patrimoniale indisponibile) in quanto destinato ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826, 3° comma cod. civ. “...deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo a favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa,ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione.”;
Rilevato che:
- alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza richiamata, non possono ritenersi sussistenti - relativamente a detti sedimi/immobili - né il requisito soggettivo né quello oggettivo, in quanto:
* sul requisito “soggettivo”: nei provvedimenti adottati dal Comune, non è stata manifestata la specifica volontà di destinare tali beni ad un pubblico servizio di competenza dell’Ente stesso, così da integrare detto requisito (vedasi Tribunale di Belluno n. 263/2022 e Corte d’Appello di Venezia n. 2488/2022); al riguardo, va evidenziato come non sia sufficiente “...la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico.” (TAR Emilia Romagna -sez. Parma- n. 1/2023, con espresso richiamo a Cass. Civ. sez. unite n. 21991/2020; Tribunale di Torino n. 5059/2018).
* sul requisito “oggettivo”: i sedimi/immobili in questione non sono, attualmente ed in concreto, destinati ad un pubblico servizio, in quanto:
-come affermato nella sentenza n. 2122/2021 del Tribunale di Treviso (confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2488/2022) riguardante, nello specifico, la qualifica da attribuirsi al servizio di telefonia “…le attività di interesse generale (come qualificate dall’art. 3 co. 2 D. Lgs. n. 259/2003) non possono ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico in quanto, per il loro utilizzo, i consumatori pagano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a società con scopo di lucro. Inoltre, per conservare il carattere di bene indisponibile ex art. 826 III comma c.c., il bene deve essere destinato a servizi di competenza dell’Ente territoriale tra i quali - per i Comuni - non rientra certo il servizio di telecomunicazioni, fisse e mobili.” (conformemente a tale principio, vedasi anche Tribunale di Belluno n. 263/2022; T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 532/2019; Corte d’Appello di Milano n. 3638/2022 la quale, dopo aver precisato che la destinazione al pubblico servizio “ richiede che vi sia corrispondenza tra l’oggetto della destinazione e le attribuzioni dell’ente e l’inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l’esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall’ente….” ha concluso che non rientra nelle attribuzioni del Comune “l’esercizio del servizio di telecomunicazioni”;
-la necessità che, ai sensi del comma 3° dell’art. 826 cod. civ., il servizio pubblico debba rientrare tra quelli istituzionalmente di competenza dell’Ente, è stata anche confermata dalla sentenza n. 638/2022 della Corte d’Appello di Salerno, la quale - con riferimento al servizio di telefonia mobile”- ha affermato che “...le aree concesse in godimento non sono state destinate all’esercizio di un servizio di interesse pubblico proprio dell’ente comunale ma ad un servizio che esula dalle attribuzioni dell’ente locale. Non rientrando, infatti, nelle attribuzioni del Comune l’esercizio del servizio di telecomunicazioni, non è ipotizzabile che le aree a cui viene destinato il servizio assumano la qualifica di patrimonio indisponibile comunale”;
-i principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata, sono stati integralmente condivisi e ribaditi anche dalla Corte d’Appello di Brescia nella sentenza n. 1620 del 30.10.2023;
Valutato che:
- i suddetti sedimi/immobili, essendo stati, in concreto, destinati a...