LA REGISTRAZIONE CONTABILE DEL VALORE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ
la Corte dei conti Sezione Basilicata, delibera 6 marzo 2020, n. 7 e n. 8 ritiene che i criteri...
LA REGISTRAZIONE CONTABILE DEL VALORE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ
a cura di Adelia Mazzi
12 Maggio 2020
In merito al valore delle reti e degli impianti di proprietà destinati alla distribuzione del gas, la Corte dei conti Sezione Basilicata, delibera 6 marzo 2020, n. 7 e n. 8 ritiene che i criteri d'iscrizione nello stato patrimoniale dei beni di proprietà degli Enti locali siano puntualmente disciplinati dalle norme di contabilità pubblica in considerazione del carattere cogente e vincolante dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in quanto riconducibili alla “disciplina del patrimonio” intesa anche come insieme di norme e di principi che regolano la gestione dei beni strumentali all’esercizio dei servizi pubblici.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’Ente sono iscritti tra le immobilizzazioni: infatti l’art. 230 del TUEL, sotto la rubrica “Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali”, stabilisce, tra l’altro, che “[…..] 3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.[…..]”.
La normativa dispone che i contenuti del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, sono qualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 1), e conseguentemente i criteri per contabilizzare nello stato patrimoniale le immobilizzazioni materiali sono codificati ai sensi del principio “6.1.2 Immobilizzazioni Materiali” dell’allegato 4.3. del D. Lgs. n. 118/2011 cui l'ente deve necessariamente conformarsi.
Ai sensi del suddetto articolato “Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.
Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.
Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di..."