Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche
29 Febbraio 2020
La normativa di livello primario applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Ed invero:
ü l’art. 86 del Decreto Legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede, al comma 3, che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica (…) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”;
ü il successivo art. 87, in materia di “Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione per impianti radiolelettrici” dispone che “l’installazione (…) viene autorizzata dagli Enti Locali , previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio di attività (...)”;
ü il comma 9 della norma statuisce, inoltre, che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36…”;
ü l’art. 87 bis prevede procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e l’articolo 90 del medesimo decreto legislativo dispone, al comma 1, che: “Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.
Dall’equiparazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere d’urbanizzazione primaria, deriva quindi la possibilità delle stesse di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche[1], secondo un principio di capillarità della localizzazione degli impianti[2], in funzione di realizzazione della copertura di rete.