Manutenzione ed immobili
Manutenzione ed immobili
13 Novembre 2020
Con la sentenza n. 27993 del 2020, la Corte di Cassazione terza sez. penale ha stabilito penalmente rilevanti le opere di manutenzione del terreno e di livellamento, in quanto le stesse ricadevano su un'opera illegittima e dunque costituivano una ripresa dell'originaria attività illecita. La disponibilità del terreno in questione era in forza di una delibera del Comune, proprietario del terreno, ove si sarebbero realizzati reiterati interventi di modifica e adeguamento. Né potevano sorgere dubbi sulla illegittimità originaria delle opere, avendo rilevato non solo che la stessa autorizzazione aveva natura provvisoria, ma anche e soprattutto che il titolo abilitativo era in contrasto con gli strumenti urbanistici e, in particolare, con l'art.29 del piano regolatore generale approvato il 13 ottobre 1969, secondo cui nelle zone agricole era consentita solo la costruzione di edifici pertinenti la conduzioni di fondi rustici, per cui l'opera costruitavi non poteva ritenersi legittima.