NECESSARIA UNA PROCEDURA APERTA PER CONCEDERE IN LOCAZIONE UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE
PROCEDURA APERTA PER CONCEDERE IN LOCAZIONE UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL...
NECESSARIA UNA PROCEDURA APERTA PER CONCEDERE IN LOCAZIONE UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE
16 Settembre 2019
Come è noto, i contratti di locazione attivi, ossia quelli nei quali il Comune concede in godimento a soggetti privati, assumendo le vesti di locatore, un bene immobile nella sua libera disponibilità patrimoniale, al fine di conseguire un reddito dal versamento dei relativi canoni, rientrano tra quelli “esclusi” dal regime di cui al Codice dei contratti pubblici[1], come precisato dall’art. 17 comma 1 lett. a)[2].
La ratio di tale esclusione – che vale segnatamente a sottrarli alla puntuale disciplina pubblicistica dei codificati meccanismi evidenziali – deve individuarsi nella sostanziale estraneità delle relative vicende negoziali (in quanto inerenti beni indissolubilmente legati all’ambito territorio di riferimento) agli interessi eurocomuni, incentrati sulla garanzia dell’accesso concorrenziale e non disparitario alla risorse pubbliche.
Nondimeno, pur trattandosi di contratti “esclusi”, non sono contratti “estranei”, in quanto nominativamente individuati dal Codice sia pure per sottrarli alla puntuale e dettagliata disciplina codificata[3]: di conseguenza, il loro “affidamento” deve comunque avvenire, come indicato nell’art. 4, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”[4] (oltreché dei canoni di “tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”), che declinano, specificano e conformano il generale statuto dell’azione amministrativa, in quanto preordinata alla salvaguardia e valorizzazione di interessi pubblici[5]. Ed infatti, in tale prospettiva, l’art. 5 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (recante il correttivo al Codice), ha provveduto ad inserirli comprensivamente (ed esplicitamente) nel corpo del citato art. 4, che quei principi individua e rende operativi.
Conseguentemente, tali contratti sono necessariamente assoggettati ad un regime, sia pur minimale, di regole evidenziali, a tutela dell’accesso paritario e concorrenziale degli interessati: e tale principio è enucleabile anche dall’art. 3[6] del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato)che espressamente prevede la regola generale dei pubblici incanti per i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato.
Lo stesso TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), inoltre, con specifico riferimento agli Enti Locali, prevede all’art. 192 che il responsabile del procedimento di spesa deve indicare “le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” (comma 1,lett. c)) e che “Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano” (comma 2).
Da quanto fin qui osservato, quindi, anche per la locazione di beni del patrimonio disponibile comunale deve essere garantita la necessaria pubblicità e l’accesso al maggior numero possibile di partecipanti.Tale “fase pubblicistica” preordinata alla selezione concorsuale del contraente privato vale a strutturare la relativa azione amministrativa in termini di attività propriamente autoritativa, a fronte della quale i concorrenti vantano situazioni soggettive di interesse legittimo, non potendo vantare pretese incondizionate alla stipula del contratto, idonee ad attivare la giurisdizione del giudice amministrativo[7].
Siffatto ordine di principi è, del resto, affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui “l'amministrazione - sebbene non sottoposta per i contratti di locazione alla disciplina contenuta nel d.leg. 163/2006 [cfr., oggi, peraltro, il già richiamato art. 4 d. lgs. n. 50/2016] - è comunque sottoposta alle norme di contabilità di stato, che impongono di regola l'adozione di procedimenti pubblicistici per i negozi da cui derivi una spesa, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità del g.a. per la cognizione delle relative controversie; l'art. 192 d.leg. 267/2000 e l'art. 3 r.d. 2440/1923 stabiliscono che anche gli enti locali debbano indire gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a loro giudizio discrezionale; pertanto, in assenza di una diversa regola legislativa...