«ONERI PER BENI IMMATERIALI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE», AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 18, LETT. D), DELLA L. N. 350/2003
«ONERI PER BENI IMMATERIALI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE», AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 18...
«ONERI PER BENI IMMATERIALI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE», AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 18, LETT. D), DELLA L. N. 350/2003
26 Settembre 2019
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Puglia, deliberazione n. 84/2019/PAR, evidenzia che l’art. 119, comma 6, Cost., nel testo sostituto dalla l. cost. n. 3/2001 e poi modificato dalla l. cost. n. 1/2012, “enuncia la c.d. «regola aurea» del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, stabilendo che comuni, province, città metropolitane e regioni «Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti», collegato alla tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.). Inoltre videnza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito.”
Il successivo d.lgs. 10.8.2014, n. 126 («Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), ha precisato la definzione di «indebitamento» e di «investimento». La classificare della spesa quali oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale deve ritenersi subordinata alle condizioni (possibilità di identificazione individuale del bene; titolarità del bene in capo all’ente; produzione, da parte dei costi sostenuti, di un incremento significativo e misurabile di produttività ovvero di un prolungamento della vita utile del bene) alla cui ricorrenza la contabilità economica ammette l’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali.
La fondatezza normativa risiede all'art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, ove si dettaglia, ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli enunciati che costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie...