POSSIBILITA’ DI INSERIRE A BILANCIO UN COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
questione inerente all’inserimento a bilancio di una voce di spesa volta a remunerare i...
POSSIBILITA’ DI INSERIRE A BILANCIO UN COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
remunerazione dei componenti della commissione locale per il paesaggio
08 Ottobre 2019
Con il parere che ci accingiamo ad esaminare, la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la regione Piemonte, ha affrontato la questione inerente all’inserimento a bilancio di una voce di spesa volta a remunerare i componenti della commissione locale per il paesaggio (Commissione locale per l’ambiente prevista dall’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”- di seguito denominato “Codice”).
Secondo la Corte tale spesa deve ritenersi ammissibile solo sotto forma di un rimborso delle spese documentate a condizione che l’amministrazione interessata verifichi a monte, sin dalla fase di programmazione, la possibilità di coprire, in concreto, tali spese con nuove entrate (ovvero risparmi di spesa) derivanti dall’esercizio della funzione delegata, di cui è parte integrante e sostanziale la commissione locale per il paesaggio. In caso contrario, tali oneri non potranno essere sostenuti, pena la violazione del vincolo di invarianza finanziaria previsto dal comma 3, del citato art. 183 del Codice.
La questione è stata affrontata (e risolta) con il parere n. 57 del 2 luglio 2019.
Va premesso che la Commissione locale per l’ambiente prevista dall’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è un organo al quale sono chiamati a far parte anche professionisti esterni all’Amministrazione.
La questione era sorta dall’esigenza dell’Ente di approvare un nuovo regolamento comunale sulla Commissione locale per il paesaggio, per cui veniva evidenziato che, nel corso di dibattiti intercorsi con gli Ordini professionali (ed in particolare con l’Ordine degli architetti) era stato eccepito che “nel caso in cui i professionisti [membri della Commissione – n.d.r.] fossero esterni all’apparato pubblico, risulterebbe ostativa alla tesi interpretativa del Comune [ovvero della preclusione normativa al riconoscimento di compensi – n.d.r.] la regola generale imposta dai codici deontologici degli ordini professionali di appartenenza dei professionisti, secondo cui è vietata la gratuità della prestazione, salvo specifiche ipotesi motivate da ragioni di ‘solidarietà’ ovvero ‘di apprendistato’, non sussistenti nel caso in esame”.
Al riguardo l’Ente ha precisato poi che “stante la peculiarità dei requisiti richiesti, anche di natura specialistica, nella maggior parte dei casi le Amministrazioni, al fine di comporre le commissioni, si rivolgono a soggetti esterni al comparto pubblico”.
La Corte ha evidenziato che l’art. 183, comma 3, del Codice, mentre esclude tassativamente la corresponsione di compensi ai membri della Commissione anche sotto forma di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute, nulla dice in relazione ad eventuali rimborsi spese, sebbene la stessa norma specifichi che dalla partecipazione alle Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conclusione, l’Ente aveva chiesto se “sia corretto, sotto l’aspetto della rispondenza del dettato normativo, prevedere, nel redigendo regolamento sulla Commissione Locale del Paesaggio, il riconoscimento di un compenso e/o di un rimborso spese, quest’ultimo limitato a quei membri residenti fuori dal territorio comunale, previa presentazione di idonee pezze giustificative”.
La Corte ha rammentato che per la disamina della tematica oggetto del parere, l’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha attribuito alla regione la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, specificando che tale funzione viene svolta dalla regione avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Nel contempo, la medesima norma prevede la possibilità per la regione di delegare l’esercizio di tale funzione, con riguardo ai rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, agli enti parco, ovvero ai comuni, “purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”. Il comma 16 del medesimo articolo specifica che “[d]all'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. A sua volta, il primo ed il secondo comma dell’art. 148 del Codice prevedono che “1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni 5 per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. 2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”.
In ultimo, il terzo comma dell’art. 183 del Codice prevede che “[l]a partecipazione alle commissioni...