RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA
La disciplina di cui all’art. 1, comma 616 della legge 160 del 27/12/2019
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA
Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Piemonte nel parere n. 40/2020
08 Luglio 2020
La disciplina di cui all’art. 1, comma 616 della legge 160 del 27/12/2019 riguardante la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione, costituisce una prerogativa riservata alle sole amministrazioni dello Stato, non estesa agli enti locali.
Questa è la conclusione alla quale è pervenuta la Corte dei sez. regionale di Controllo per il Piemonte nel parere n. 40/2020.
Nel caso specifico, il sindaco della Città Metropolitana di Torino aveva formulato una richiesta di parere, chiedendo se la disposizione che, attribuisce alle amministrazioni dello Stato la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione, fosse applicabile a tutte le “amministrazioni pubbliche”, di cui fa menzione l’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, e non limitatamente alle “amministrazioni dello Stato” in esso testualmente citate.
La Corte ha, in via preliminare, ricostruito il quadro normativo dettato in materia, rammentato che l’art. 1, comma 616 dispone che: “al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617”.
Invece, il successivo comma 617 disciplina le condizioni e i termini della rinegoziazione. Infine, il comma 618 prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, il privato possa scegliere se accettarla e, in caso contrario, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
Le disposizioni normative richiamate attribuiscono, espressamente, alle amministrazioni dello Stato la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, in corso alla data di entrata in vigore della legge, con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione.
Secondo la Corte, i canoni ermeneutici vigenti nel nostro ordinamento giuridico inducono a ritenere che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 616, della legge n. 160 del 27/12/2019 faccia riferimento esclusivamente alle amministrazioni dello Stato. In primo luogo, in quanto...