Trattamento IVA del canone di concessione
costituisce, ai fini IVA, una prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 1, D.P.R...
Trattamento IVA del canone di concessione
a cura di Vincenzo Cuzzola
28 Aprile 2020
La locazione di fabbricati (definiti come “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome” – R.M. 46/1998, Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960, n. 1820, Circolare 14/E/2015), costituisce, ai fini IVA, una prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.
Soddisfatti, oltre al requisito oggettivo, anche quello territoriale – fabbricato situato nel territorio dello Stato – e soggettivo – locazione posta in essere da soggetto passivo IVA -, è necessario individuare il regime IVA applicabile, distinguendo tra:
- fabbricati abitativi, ovvero tutti gli edifici classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati);
- fabbricati strumentali, ovvero immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici, etc), C (negozi, laboratori, magazzini, etc), D (opifici, alberghi, etc), E (stazioni per servizi di trasporto, etc) e A/10.
Ricordiamo che, con la circolare 27/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo”.
Per quanto riguarda...