11 Marzo 2024
L’obbligo delle maggiori altezze minime interne, fissate con il Decreto Ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 (a mente del quale: “L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli” - cfr. art. 1), non si applica per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ante 1975.
Rileva nella specie, innanzitutto, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, è possibile derogare all’applicazione del principio...