Il giudizio espresso dalla commissione resta insidacabile
Il giudizio espresso dalla commissione resta insidacabile
Il giudice amministrativo può compiere un sindacato solo perimetrale
07 Giugno 2023
Resta confermato che il giudice amministrativo può compiere un sindacato prettamente “perimetrale” sul giudizio espresso dalla commissione di gara, e quindi limitato ai casi in cui le valutazioni effettuate dalla commissione siano abnormi o contraddittorie.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato, Sez. V, 26 maggio 2023, nella sentenza 5208.
Il caso trattato
Nel caso trattato la ricorrente contestava l’affidamento in concessione della gestione di campi da calcio a favore di altro operatore economico.
A sostegno del proprio gravame, la ricorrente deduceva varie censure tra le quali difetto di motivazione nell’assegnazione all’aggiudicataria del punteggio e comunque, un difetto nelle valutazioni effettuate dalla commissione di gara.
La decisione dei giudici
Secondo i giudici, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione di gara attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità, contraddittorietà o abnormità.
I giudici hanno rammentato, come già in precedenza, che “il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione” (si veda, a tale proposito, Cons. Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058), laddove “le censure che attengono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della...