La mera proposta di aggiudicazione non atto è idoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio
La mera proposta di aggiudicazione, atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, non è idoneo a...
La mera proposta di aggiudicazione non atto è idoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio
08 Settembre 2026
L’art. 108, co. 10, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte”.
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante si è in sostanza avvalsa di tale facoltà, coerentemente con quanto previsto dall’art. 17 del disciplinare, al comma 2: “La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura” (previsione ulteriormente rafforzata dal comma 3: “Il presente Disciplinare di Gara non vincola la SA alla successiva aggiudicazione, la SA si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura”).
La previsione del disciplinare si mostra, dunque, coerente con il dettato della legge, ed è conseguentemente infondata l’addotta illegittimità dell’art. 17 citato, atteso che, a maggior ragione in presenza di una sola offerta, e dunque al cospetto di una competitività solo simbolica della concreta procedura, la facoltà di ritiro degli atti della gara, secondo i principi generali, può validamente essere esercitata.
Invero, trattasi dell’esplicazione di una facoltà ampiamente rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, che, fino al momento dell’aggiudicazione, può ben determinarsi a ritirare gli atti di gara, per valutazioni attinenti alla cura dell’interesse pubblico di cui è titolare.
Il relativo provvedimento, d’altra parte, non è propriamente qualificabile, come sostenuto dalla ricorrente, come un atto di revoca in autotutela, e in ogni caso è legittimo anche in mancanza di previa comunicazione di avvio del procedimento (giurisprudenza costante; cfr. per tutte, da ultimo, Cons. Stato - sez. V, 10/3/2026 n. 1923: “La...








